Cassazione Penale, Ordinanza n. 04717/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena confermando nel resto la decisione di primo grado. Il ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato vizi di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., nonché alla qualificazione giuridica del fatto e al giudizio di comparazione tra circostanze. Dal testo emerge però che in appello il gravame riguardava solo il trattamento sanzionatorio e che, definito il giudizio con concordato sulla pena, non erano più contestati né la responsabilità né gli altri profili oggetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, rilevando che, nella definizione concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'interessato rinuncia a contestare le questioni coperte dall'accordo, con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Poiché l'accordo aveva riguardato solo la pena e non era stata più contestata la responsabilità, le censure su art. 129 c.p.p., qualificazione giuridica e bilanciamento delle circostanze erano precluse. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La definizione concordata della pena in appello comporta una limitazione della cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di cassazione, per le questioni oggetto di rinuncia implicita nell'accordo.
La dedotta causa di non punibilità non può essere scrutinata in cassazione quando la relativa questione sia coperta dalla preclusione derivante dall'accordo sulla pena in appello.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi ritenuti preclusi o comunque non scrutinabili.
È richiamata quale fonte di introduzione dell'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Quando l'appello è definito con accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e il gravame ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio, le questioni non devolute e non oggetto dell'accordo restano precluse anche in cassazione.
- La rinuncia implicita connessa al concordato in appello ha effetti analoghi a quelli della rinuncia all'impugnazione, impedendo la deduzione in sede di legittimità di censure su responsabilità, qualificazione giuridica, circostanze o cause di non punibilità non riservate nell'accordo.
- In presenza di preclusione derivante dalla scelta difensiva di definizione concordata, il ricorso per cassazione è inammissibile anche se prospetta vizi di motivazione su questioni astrattamente rilevabili d'ufficio.
- Se l'accordo in appello non investe la responsabilità dell'imputato, tale punto diviene intangibile e non può essere rimesso in discussione con il ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04585/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04586/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04599/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04612/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04613/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04614/2025 del 05/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →