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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04717/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena confermando nel resto la decisione di primo grado. Il ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato vizi di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., nonché alla qualificazione giuridica del fatto e al giudizio di comparazione tra circostanze. Dal testo emerge però che in appello il gravame riguardava solo il trattamento sanzionatorio e che, definito il giudizio con concordato sulla pena, non erano più contestati né la responsabilità né gli altri profili oggetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, rilevando che, nella definizione concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'interessato rinuncia a contestare le questioni coperte dall'accordo, con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Poiché l'accordo aveva riguardato solo la pena e non era stata più contestata la responsabilità, le censure su art. 129 c.p.p., qualificazione giuridica e bilanciamento delle circostanze erano precluse. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La definizione concordata della pena in appello comporta una limitazione della cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di cassazione, per le questioni oggetto di rinuncia implicita nell'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La dedotta causa di non punibilità non può essere scrutinata in cassazione quando la relativa questione sia coperta dalla preclusione derivante dall'accordo sulla pena in appello.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi ritenuti preclusi o comunque non scrutinabili.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata quale fonte di introduzione dell'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Quando l'appello è definito con accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e il gravame ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio, le questioni non devolute e non oggetto dell'accordo restano precluse anche in cassazione.
  • La rinuncia implicita connessa al concordato in appello ha effetti analoghi a quelli della rinuncia all'impugnazione, impedendo la deduzione in sede di legittimità di censure su responsabilità, qualificazione giuridica, circostanze o cause di non punibilità non riservate nell'accordo.
  • In presenza di preclusione derivante dalla scelta difensiva di definizione concordata, il ricorso per cassazione è inammissibile anche se prospetta vizi di motivazione su questioni astrattamente rilevabili d'ufficio.
  • Se l'accordo in appello non investe la responsabilità dell'imputato, tale punto diviene intangibile e non può essere rimesso in discussione con il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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