Cassazione Civile, Ordinanza n. 25709/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex legge Pinto per l'irragionevole durata di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali. In primo grado la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo non esperito il rimedio preventivo previsto dalla legge, perché alla data rilevante il processo presupposto non aveva ancora superato la durata ragionevole di tre anni. In opposizione la stessa Corte aveva confermato il rigetto, individuando il dies a quo della durata non nel deposito del ricorso monitorio, ma nella notifica dell'atto di opposizione. Con il ricorso per cassazione si censurava tale impostazione: il primo motivo deduceva violazione dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89/2001, sostenendo che nel procedimento monitorio la durata andasse computata dal deposito del ricorso per ingiunzione; il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2, comma 1, in relazione ai commi 2 bis e 1 quater della stessa legge, perché il processo doveva ritenersi iniziato con il deposito del ricorso introduttivo. Gli altri motivi erano subordinati. Nel corso del giudizio di legittimità sono intervenuti gli eredi dell'originario ricorrente, insistendo per l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto nei limiti di cui in motivazione i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini del computo della durata ragionevole ex legge n. 89/2001, il dies a quo non sia la notifica dell'atto di opposizione né il deposito del ricorso monitorio, ma la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, perché solo allora si instaura il rapporto processuale con il debitore e si determina la pendenza della lite ai sensi dell'art. 643, comma 3, c.p.c. Ne è derivato che alla data transitoria indicata dalla legge il processo presupposto aveva già superato il termine ragionevole triennale, con conseguente non applicabilità del filtro del previo esperimento dei rimedi preventivi. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda attenendosi al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato come base normativa del ricorso per equa riparazione nel caso di specie
art. 2, comma 1, L. n. 89/2001
la non proponibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi preventivi non operava nel caso concreto, perché il processo presupposto aveva già superato la durata ragionevole alla data transitoria rilevante
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
"Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notifica dell'atto di citazione"
la disposizione va letta in modo coerente con la disciplina processuale speciale del procedimento monitorio; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il momento iniziale rilevante coincide con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo
art. 2, comma 1-quater, L. n. 89/2001
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza autonoma decisività nella motivazione finale
art. 6, comma 2-bis, L. n. 89/2001
norma transitoria utilizzata per verificare se, alla data del 31.10.2016, il processo presupposto avesse già superato la durata ragionevole di tre anni
"determina la pendenza della lite"
la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo segna l'inizio del rapporto processuale e produce gli effetti sostanziali e processuali della domanda
richiamato per evidenziare la specialità dell'art. 643, comma 3, c.p.c. rispetto alla disciplina generale della pendenza della lite
Massime di principio
- Nel procedimento per decreto ingiuntivo, ai fini del computo della durata del processo rilevante per l'equa riparazione, il dies a quo coincide con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, perché solo con tale notifica si instaura il contraddittorio e la lite diviene pendente.
- La formula dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 deve essere coordinata con la disciplina processuale speciale del procedimento monitorio; non può essere letta come deroga implicita all'art. 643, comma 3, c.p.c.
- Nel valutare la proponibilità della domanda di equa riparazione alla luce dei rimedi preventivi, occorre verificare la durata del processo presupposto computandola secondo il corretto dies a quo; un errore su tale data è decisivo.
- La giurisprudenza formatasi in un diverso assetto normativo non è automaticamente trasferibile alla disciplina successiva della legge Pinto, se la modifica legislativa ha introdotto un criterio espresso per l'individuazione dell'inizio del processo.
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