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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06381/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda esclusivamente sulla novità del motivo di ricorso, non essendo consentito dedurre per la prima volta in cassazione una censura diversa da quella proposta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce. Il testo non indica il reato contestato in modo esplicito, ma emerge che il giudizio ruotava attorno a un riconoscimento fotografico della persona offesa, utilizzato come elemento probatorio per l'identificazione del presunto autore. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha censurato l'attendibilità di tale riconoscimento, richiamando la discrepanza tra l'altezza indicata dalla persona offesa per il truffatore e quella dell'imputato, nonché l'età avanzata della persona offesa. La Corte rileva però che, in appello, il motivo era diverso: lì si denunciava la violazione delle norme sul procedimento di riconoscimento fotografico, mentre in cassazione si è contestata per la prima volta l'attendibilità del riconoscimento stesso. Il motivo è stato quindi ritenuto nuovo e non proponibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La censura proposta in cassazione deve confrontarsi con i motivi già dedotti nei gradi di merito; non è consentito introdurre per la prima volta una doglianza nuova.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per prospettare questioni nuove non dedotte con l'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito introdurre un motivo di ricorso nuovo rispetto a quelli già dedotti in appello, quando la doglianza implichi un diverso tema di indagine rispetto a quello sottoposto al giudice di merito.
  • La contestazione della mera attendibilità di un mezzo di prova non può essere proposta per la prima volta in cassazione se in appello si era censurata soltanto la regolarità formale del procedimento probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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