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Ordinanza

Ordinanza n. 2134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva deciso il ricorso proposto contro un atto dell’amministrazione, il cui contenuto non è specificato nell’ordinanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di appello né l’oggetto sostanziale dell’atto amministrativo controverso. L’appellata si è costituita e ha chiesto il passaggio della causa in decisione.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha sospeso l’efficacia o l’esecutività della sentenza appellata. Ha tuttavia ritenuto che le esigenze cautelari dedotte dal Ministero potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione dell’appello nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi accolto l’istanza cautelare esclusivamente a tale fine, rimettendo a un decreto del Presidente della Sezione la fissazione sollecita dell’udienza pubblica di merito, anche per l’eventuale trattazione congiunta di altra causa di identico tenore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dal Ministero appellante

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    le esigenze cautelari fatte valere dal Ministero appellante possano essere adeguatamente tutelate, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita definizione dell’appello nel merito

    Il giudice può tutelare l’esigenza cautelare mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza sospendere nelle more l’efficacia o l’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando l’esigenza di tutela può essere soddisfatta attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando rapidamente l’udienza pubblica senza sospendere l’efficacia o l’esecutività della sentenza impugnata.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta la sospensione della sentenza appellata, ma determina soltanto l’accelerazione della trattazione dell’appello nel merito.
  • La sollecita fissazione dell’udienza di merito può essere disposta anche in vista dell’eventuale trattazione contestuale con altra causa avente identico tenore.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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