Sentenza del 13/04/2023 n. 9933 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2005-2007 relativo a un locale adibito a commercio nel (Omissis). La ricorrente sosteneva che i rifiuti prodotti fossero speciali e, sottratti alla privativa comunale, non soggetti a TARSU; deduceva altresì la non debenza per effetto di un giudicato esterno già intervenuto in relazione ad altro consorziato del centro commerciale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quarto motivo: ha confermato che la CTR ha correttamente interpretato l'art. 10 del Regolamento comunale ritenendo che l'esclusione dall'assimilazione dei rifiuti urbani opera solo per le "strutture commerciali" costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato (ossia la compresenza di ipermercato e centro integrato), mentre la fattispecie concreta (più soggetti che gestiscono distinti locali all'interno di un centro commerciale) non rientra in quella esclusione. Ha inoltre affermato che incombe sul contribuente l'onere di provare la mancata attivazione del servizio di raccolta da parte del Comune. Tuttavia il secondo motivo è stato accolto: la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione della contribuente relativa all'illegittima determinazione delle sanzioni; perciò la sentenza è cassata limitatamente a tale profilo e il procedimento è rinviato alla CTR (sezione diversa) affinché determini l'esatto importo delle sanzioni, valutando l'applicabilità del cumulo giuridico ex D.Lgs. 472/1997, art. 12. La pronuncia conferma quindi l'obbligo di pagamento del tributo da parte della ricorrente ma dispone nuovo esame sulle sanzioni e sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento Comunale n. 19/C del 17.5.2002, art. 10
La norma esclude l'assimilazione ai rifiuti urbani per i rifiuti "derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato"; la Corte interpreta i termini come indicativi della necessaria compresenza di ipermercato e centro commerciale integrato, non applicabile a semplice compresenza di più esercizi commerciali all'interno di un centro commerciale gestiti da soggetti diversi.
Regolamento Comunale (nuovo) art. 11
Richiamato dalla CTR per i criteri di assimilazione e determinazione della superficie tassabile; la Corte ha precisato che la norma applicabile è quella del regolamento vigente all'epoca e che la CTR ha effettivamente fatto riferimento all'art. 11 del nuovo regolamento.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
"Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi..."
La norma disciplina l'esclusione dalla superficie tassabile delle parti dove si formano di regola rifiuti speciali; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, tale esclusione non opera automaticamente senza prova specifica da parte del contribuente.
D.Lgs. 22/1997, art. 49
"deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali..." (disponendo l'obbligo comunale di gestione in regime di privativa e l'applicazione di una tariffa composta da quota fissa e variabile)
Stabilisce il regime di privativa comunale e i criteri generali per la tariffa (composizione fissa/variabile). La Corte ricorda che l'autonomo avviamento a recupero determina riduzioni ma non esclude automaticamente l'obbligo tributario.
D.Lgs. 152/2006, art. 238 e art. 184
Richiamati nel quadro evolutivo normativo delle tariffe e della classificazione dei rifiuti; la Corte segnala che la disciplina statale ha lasciato spazio ai regolamenti comunali per l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi, salvo criteri statali che non sono stati pienamente definiti.
Norma sul cumulo giuridico delle sanzioni per violazioni ripetute o omessa denuncia su più annualità; la Corte dispone di valutarne l'applicazione in sede di rinvio per la corretta determinazione delle sanzioni.
Regole tecniche (indici) per la determinazione della parte fissa/variabile delle tariffe; citato a supporto del sistema di determinazione della TIA/TARI.
Massime di principio
- L'esenzione o la non assoggettabilità per rifiuti "speciali" va provata dal contribuente: l'onere della prova sulla mancata attivazione del servizio o sulla natura speciale dei rifiuti grava sul privato.
- L'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani dipende dalla formulazione del regolamento comunale: se il regolamento esclude l'assimilazione per ipotesi specifiche (es. "ipermercato e annesso centro commerciale integrato"), tale esclusione va interpretata alla lettera e non estesa a fattispecie diverse (es. più esercizi indipendenti in un centro commerciale).
- L'autonomo avviamento a recupero dei rifiuti da parte del produttore non determina automaticamente l'esclusione dall'imposta/tariffa, ma può incidere sul coefficiente di riduzione previsto dalla normativa tariffaria.
- In caso di omessa denuncia relativa a più annualità il giudice deve valutare l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico (D.Lgs. 472/1997, art. 12) nella determinazione delle sanzioni.
- Se il giudice di merito omette di decidere una eccezione rilevante (es. illegittima determinazione delle sanzioni), la Cassazione cassarà e rinvierà per il complemento motivazionale e la determinazione dell'importo delle sanzioni.
- La titolarità della privativa comunale sulla gestione dei rifiuti e la possibilità di assimilazione spettano al comune tramite regolamento; la carenza di criteri statali non esclude il potere comunale purché siano rispettati i criteri qualitativi e quantitativi richiesti.
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