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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30150/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Con il primo motivo ha dedotto una nullità di ordine processuale: al momento del giudizio di appello era ristretto per altra causa e non sarebbe stato tradotto all'udienza; da ciò ha fatto discendere la violazione del suo diritto a comparire, con conseguente nullità dell'attività svolta in sua assenza e della sentenza di secondo grado. Con un'ulteriore doglianza ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e altri reati già definiti con sentenza irrevocabile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il giudizio di appello si era svolto in forma cartolare ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, sicché non vi era obbligo di traduzione dell'appellante. Ha inoltre ritenuto inammissibile la questione sulla continuazione, perché non risultava dedotta con i motivi di appello e, quindi, non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione, restando eventualmente azionabile in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Il giudizio di appello può svolgersi in forma cartolare; in tale ipotesi l'appellante ristretto per altra causa non deve essere tradotto all'udienza.

  • art. 671 c.p.p.

    La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati può essere proposta, se del caso, in sede esecutiva e non per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di appello si svolge in forma cartolare, la mancata traduzione dell'imputato ristretto per altra causa non integra, di per sé, una nullità derivante da legittimo impedimento a comparire.
  • Le questioni relative al riconoscimento della continuazione tra reati già definiti e il fatto oggetto del nuovo giudizio, se non dedotte in appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La deduzione in cassazione di censure nuove, estranee ai motivi di appello, determina inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste per l'ipotesi di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeContinuazione

Testo integrale

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