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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09902/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non incide sul merito della condanna già pronunciata in appello, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio. Con un unico motivo ha dedotto: l'eccessività della pena, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'illegittima applicazione della recidiva e l'entità dell'aumento di pena per la continuazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che erano state adeguatamente esaminate le deduzioni difensive; pertanto il giudizio di merito sul punto non era censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un ulteriore giudizio di merito sulla dosimetria della pena quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Le censure relative alla misura della pena, al diniego delle attenuanti generiche, alla recidiva e alla quantificazione dell'aumento per continuazione sono inammissibili se mirano a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito abbia adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono, ex lege, le condanne alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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