Cassazione Penale, Ordinanza n. 20007/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti in appello con motivazione immune da vizi logici manifesti. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di resistenza e lesioni aggravate. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo dedotto risultava meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. La Corte ha valorizzato che la motivazione di merito si fondava sulle dichiarazioni degli operanti, ritenute logicamente corrette e prive di manifesta illogicità, dalle quali emergevano sia la ricostruzione della vicenda sia l'elemento psicologico del reato, desunto dalla condotta violenta tenuta dall'imputato nei confronti degli operanti, ben consapevole della loro qualifica anche per la placca, la radio di servizio e la frase rivolta a lasciare andare il figlio.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando è logicamente coerente, giuridicamente corretta e non presenta manifeste illogicità, specie se fondata su dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili.
- L'elemento soggettivo può essere desunto dalla condotta complessiva dell'imputato e dal contesto fattuale, inclusi gli indici esteriori che rendano percepibile la consapevolezza della qualifica dei soggetti offesi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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