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Ordinanza

Ordinanza n. 2544/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: voto di 16/30 nella prova orale e conseguente esclusione dal concorso per 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il voto insufficiente conseguito nella prova orale del 23 febbraio 2026, il verbale della Commissione esaminatrice e la conseguente esclusione dal concorso, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti. Ha contestato la genericità dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione, la mancata predeterminazione di ulteriori modalità di valutazione della prova orale, la violazione dell’autovincolo che sarebbe derivato dal documento pubblicato il 9 giugno 2025 sulle modalità di svolgimento delle prove, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione. Ha inoltre censurato il bando, nella parte in cui non avrebbe previsto un’adeguata griglia di valutazione parametrata alla specificità della prova orale, chiedendo la rivalutazione mediante una Commissione in diversa composizione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo le censure prima facie non fondate. I criteri fissati nel verbale n. 1 del 27 maggio 2025, relativi agli aspetti sostanziali delle risposte — padronanza dell’argomento, esaustività e capacità di sintesi — e agli aspetti formali — chiarezza espositiva, terminologia e riferimenti pertinenti — sono stati giudicati congrui e idonei a sostenere una motivazione sintetica mediante voto numerico. In presenza di criteri valutativi previamente determinati, il voto numerico è stato ritenuto normalmente sufficiente a esprimere il giudizio sulla prova concorsuale, soprattutto per una prova orale. Il giudice ha inoltre escluso, allo stato degli atti, che l’Amministrazione si fosse autovincolata a una successiva e più dettagliata predeterminazione delle modalità di valutazione: la previsione contenuta nel documento del 9 giugno 2025 è stata interpretata come riferita ad adempimenti pratici e organizzativi delle prove, già assolti nel verbale della Commissione. Ha infine valorizzato il carattere collegiale e unanime della valutazione espressa nei confronti del candidato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, del bando di concorso

    la prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30)

    La soglia di 18/30 costituisce il punteggio minimo per il superamento della prova orale; il conseguimento di 16/30 determina l’esclusione dal concorso.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo la richiesta di sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Quando una commissione di concorso abbia previamente fissato criteri valutativi congrui e riferiti agli aspetti sostanziali e formali della prova, il voto numerico può costituire motivazione sufficiente del giudizio, in quanto esprime sinteticamente la collocazione della prestazione all’interno della scala parametrale prevista.
  • La prova orale concorsuale non richiede necessariamente una motivazione analitica o una griglia ulteriormente dettagliata, qualora i criteri previamente determinati siano idonei a orientare la valutazione e a renderla comprensibile mediante il voto numerico.
  • Una previsione secondo cui la commissione deve stabilire criteri e modalità di valutazione al fine di motivare i punteggi non implica, in assenza di elementi univoci, un autovincolo alla successiva predeterminazione di ulteriori criteri sostanziali; può riferirsi anche agli adempimenti pratici e organizzativi delle prove.
  • La valutazione collegiale e unanime della commissione costituisce un elemento rilevante nel giudizio cautelare sulla legittimità del voto attribuito alla prova orale, ferma restando la necessità di rispettare i criteri previamente stabiliti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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