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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40364/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro una sentenza di applicazione della pena, ritenendo che la doglianza sull'adeguatezza del trattamento sanzionatorio non sia tra i motivi deducibili nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Milano. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, ma il testo non indica la presenza di un difensore né ulteriori specificazioni sulla fattispecie sostanziale o sul reato definito con il patteggiamento. La Corte rileva che i motivi del ricorso non rientrano tra quelli consentiti in materia di sentenza di applicazione della pena: in particolare, il ricorso censura l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, profilo che non è deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Nel ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena sono ammissibili solo i motivi tassativamente indicati dalla norma; è quindi esclusa la censura sull'adeguatezza del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza è inammissibile.
  • La contestazione della mera adeguatezza del trattamento sanzionatorio non rientra tra i motivi consentiti contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una deduzione di illegalità della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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