Cassazione Penale, Ordinanza n. 09476/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, senza ulteriore scrutinio nel merito delle doglianze sulla continuazione e sulla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta. I motivi dedotti riguardavano: 1) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra il reato oggetto del presente procedimento e fatti decisi in altro giudizio; 2) la ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure erano meramente riproduttive di doglianze in punto di fatto già prospettate in appello e già disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato il lungo lasso temporale trascorso rispetto ai precedenti fatti delittuosi e i numerosi precedenti dell'imputato, non recenti ma comunque indice di una persistente propensione a delinquere. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
richiamato come norma sul vincolo della continuazione tra reati; la censura sul suo mancato riconoscimento è stata ritenuta meramente fattuale e già respinta in appello.
richiamato come norma sulla recidiva; la contestazione sulla sua sussistenza è stata considerata una doglianza in fatto già disattesa dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure di fatto già dedotte e motivate in appello, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una risposta logica e completa.
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione e della recidiva, quando dipenda dalla valutazione della concreta sequenza dei fatti, dei precedenti e del significato prognostico della condotta, appartiene in larga misura al giudizio di merito e non può essere rimesso in discussione in cassazione con doglianze meramente fattuali.
- La valorizzazione del lungo tempo trascorso dai precedenti e, insieme, della pluralità dei precedenti penali non recenti può sorreggere il diniego della continuazione e il giudizio di persistenza della propensione a delinquere ai fini della recidiva.
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