Cassazione Civile, Ordinanza n. 15514/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto un maggior importo di imposta ipotecaria e catastale per l'anno 2014 in relazione a un'operazione avente ad oggetto un complesso immobiliare. Dopo il rigetto in primo grado dei ricorsi e l'accoglimento solo parziale dell'appello in CTR, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo contro la sentenza regionale. La società contribuente ha a sua volta proposto ricorso incidentale con sei motivi. Nel corso del giudizio è stata rappresentata la definizione agevolata della controversia da parte di una coobbligata in solido, con produzione della documentazione relativa al pagamento. La questione centrale, prima ancora dell'esame dei motivi, è divenuta quindi l'effetto della definizione agevolata sul giudizio pendente e sugli altri condebitori solidali.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ha ritenuto applicabile la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dalla L. n. 197 del 2022, osservando che la domanda era stata presentata e il dovuto pagato, mentre non risultava presentata istanza di trattazione entro il termine previsto. La Corte ha inoltre affermato che l'effetto della definizione agevolata perfezionata da un coobbligato in solido si estende agli altri condebitori, con conseguente estinzione del giudizio anche nei loro confronti. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non vengono liquidate.
Norme richiamate
L. 197/2022, art. 1, comma 192
è la base normativa che rende applicabile la definizione agevolata alle controversie tributarie pendenti alla data prevista dalla legge.
L. 197/2022, art. 1, comma 197
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
la Corte richiama il termine e gli adempimenti necessari per la sospensione del processo e per il perfezionamento della definizione agevolata.
L. 197/2022, art. 1, comma 200
L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
viene richiamato per il regime del diniego e dei termini di impugnazione, ma nel caso concreto non risulta un diniego.
L. 197/2022, art. 1, comma 202
La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.
la definizione perfezionata da un coobbligato in solido produce effetti estintivi anche a favore degli altri coobbligati.
la solidarietà passiva comporta unicità della prestazione e liberazione di tutti i condebitori quando uno adempie; la Corte usa tale principio per giustificare l'estensione degli effetti della definizione agevolata a tutti i coobbligati.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali, l'adempimento o comunque il perfezionamento di una causa estintiva riferita alla prestazione unica da parte di uno dei condebitori può spiegare effetti liberatori anche nei confronti degli altri, quando la disciplina speciale lo preveda o quando sia coerente con l'unicità della prestazione dovuta.
- In materia di definizione agevolata delle liti tributarie, se la controversia è definibile, la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti determinano l'estinzione del giudizio quando non sia stata tempestivamente richiesta la trattazione nei termini previsti dalla legge.
- La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato solidale giova anche agli altri condebitori, con conseguente cessazione della materia del contendere e estinzione del giudizio pendente nei loro confronti.
- Nel giudizio dichiarato estinto per cessata materia del contendere, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e il giudice non procede alla loro liquidazione.
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