Cassazione Civile, Ordinanza n. 03806/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in favore del creditore per il pagamento di euro 10.136,00, oltre accessori, relativo a una fornitura e installazione in un locale commerciale di un impianto di ricambio aria, aspirazione fumi, tubature e pannellature, descritto in fattura. La società ingiunta ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Pescara chiedendo la revoca del decreto e, in via preliminare, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice monitorio, assumendo che il foro competente fosse Roma sia per la sede della società sia per il luogo di adempimento dell'obbligazione; nel merito ha anche dedotto l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, ha dichiarato la competenza di Roma e la nullità del decreto. Il creditore ha proposto regolamento di competenza deducendo, con il primo motivo, che l'eccezione di incompetenza era inammissibile perché non completa, poiché la controparte non aveva contestato tutti i fori concorrenti previsti per le obbligazioni pecuniarie, in particolare il foro del luogo di nascita dell'obbligazione; con il secondo motivo ha sostenuto che il credito, anche in base ai due assegni non incassati prodotti, era liquido e determinato, e che il quantum non era stato contestato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il regolamento di competenza fosse fondato. Ha affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve investire tutti i fori concorrenti rilevanti; nel caso concreto la società opponente aveva contestato solo il foro della sede e quello legato al luogo di adempimento/pagamento, ma non aveva contestato il foro del luogo di conclusione del contratto, cioè il foro in cui l'obbligazione era sorta ai sensi dell'art. 20 c.p.c. L'eccezione è stata quindi considerata incompleta e, come tale, tamquam non esset, con radicamento della competenza davanti al giudice adito. La sentenza del Tribunale di Pescara è stata annullata e la competenza territoriale è stata dichiarata in capo al Tribunale di Pescara, al quale la causa è stata rimessa anche per le spese del giudizio, con termine di tre mesi per la riassunzione.
Norme richiamate
È il rimedio esperibile avverso la pronuncia che statuisce solo sulla competenza.
Richiamato quale foro della sede della società debitrice, ma la sua allegazione non era sufficiente a escludere altri fori concorrenti.
Per le obbligazioni pecuniarie rilevano sia il foro del luogo di adempimento sia quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta; l'eccezione di incompetenza deve investire entrambi i criteri invocabili.
Richiamato dal ricorrente in relazione al luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie e al carattere portable del debito.
Citato dal ricorrente a sostegno della pretesa liquidità e determinatezza del credito azionato in monitorio.
Richiamato per la memoria difensiva depositata nel procedimento di regolamento di competenza.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza possono essere dedotte anche le questioni relative alla corretta formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, quando la decisione di merito abbia statuito soltanto sulla competenza.
- L'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è completa solo se contesta tutti i fori concorrenti astrattamente applicabili al rapporto; la mancata contestazione di anche uno solo dei criteri di collegamento comporta l'inammissibilità dell'eccezione e il radicamento della competenza del giudice adito.
- Nei rapporti obbligatori aventi ad oggetto una prestazione corrispettiva, la deduzione del foro relativo al pagamento o alla fase esecutiva del rapporto non sostituisce la contestazione del foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta, che va autonomamente dedotto ai fini dell'eccezione di incompetenza.
- La circostanza che il contratto non sia documentato per iscritto non esonera la parte che eccepisce l'incompetenza dall'allegare specificamente il foro del luogo di conclusione dell'accordo, se quel foro è rilevante ai fini della competenza.
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