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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07755/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato contestato ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, relativo alla percezione del reddito di cittadinanza. Il fatto, commesso a Pistoia nelle date del 29 marzo 2019, 5 marzo 2020, 21 ottobre 2020 e 21 dicembre 2020, consisteva nell'aver omesso, in quattro richieste, di comunicare di essere intestataria di otto autoveicoli e di avere un marito titolare di oltre duecento autoveicoli. Con l'unico motivo di ricorso si contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, deducendo in sostanza che la motivazione di merito non avesse correttamente apprezzato le risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che esso mirava in realtà a ottenere una rivalutazione alternativa delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha quindi valorizzato la motivazione dei giudici di merito, ritenuta razionale e adeguata nel desumere la consapevolezza dell'imputata circa le circostanze omesse nelle richieste di reddito di cittadinanza. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019

    norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per l'omessa comunicazione di dati rilevanti ai fini del reddito di cittadinanza.

  • legge n. 26 del 2019

    norma di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione razionale e adeguata.
  • La censura sull'elemento soggettivo è inammissibile se si risolve nella contrapposizione di una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La consapevolezza dell'omissione può essere logicamente desunta dal complesso delle circostanze taciute, quando esse siano tali da dover rientrare nel patrimonio conoscitivo del dichiarante.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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