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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18032/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva impugnato personalmente un provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Spoleto. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, all'esito del contraddittorio, aveva convertito il reclamo in ricorso per cassazione, ritenendo che, nel caso di reclamo del detenuto qualificato come generico ex art. 35 ord. pen., la tutela giurisdizionale dovesse essere azionata con ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017 e che, dopo la legge n. 103 del 2017, l'imputato e quindi anche il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a pena di inammissibilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione difensiva.

Norme richiamate

  • art. 35 ord. pen.

    È richiamato come base del reclamo del detenuto qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico, ma la Corte non entra nel merito della tutela azionata perché risolve la questione sulla forma del ricorso per cassazione.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Viene richiamato per affermare che, dopo la riforma, l'imputato/condannato non può proporre personalmente il ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    È indicato insieme all'art. 571 c.p.p. per fondare l'obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte della modifica normativa che, dal 3 agosto 2017, esclude la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, è possibile condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010

    È citata come precedente delle Sezioni Unite che conferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dopo la riforma del 2017.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
  • La disciplina processuale sopravvenuta si applica ai ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017, indipendentemente dal fatto che il provvedimento impugnato attenga a materia di sorveglianza.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni imputabili alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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