Sentenza del 30/09/2019 n. 24298 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla pensione privilegiata, sostenendo che essa fosse una pensione privilegiata ordinaria militare "tabellare", assimilabile alle pensioni di guerra e quindi esente da imposta ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 387/1989. Ha inoltre sostenuto che la controversia contro l'ente previdenziale appartenesse alla giurisdizione tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, stabilendo che le pensioni privilegiate ordinarie militari riconosciute per menomazioni derivanti dal servizio obbligatorio di leva sono esenti dall'IRPEF, anche quando il servizio sia stato prestato mediante arruolamento volontario. Il fatto che la pensione sia stata calcolata secondo criteri tabellari e non sulla retribuzione conferma la sua natura non reddituale e risarcitoria. È stato invece rigettato il secondo motivo: la domanda contro l'ente previdenziale riguarda sostanzialmente il trattamento pensionistico e rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, non del giudice tributario. La sentenza impugnata è stata cassata; la causa contro l'Agenzia delle Entrate è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, mentre per la domanda contro l'ente previdenziale è stata dichiarata la giurisdizione contabile. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, comma 1
Esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per determinate pensioni privilegiate.
La norma, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 387/1989, deve essere interpretata nel senso di comprendere anche le pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari spettanti per infermità derivanti dal servizio obbligatorio di leva.
Corte costituzionale, sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989
Illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973, nella parte in cui non estende l'esenzione alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.
La pensione privilegiata militare tabellare non è reddito differito, poiché non è commisurata alla precedente retribuzione, ma alla gravità della menomazione; ha quindi natura non reddituale e funzione risarcitoria, analoga a quella della pensione di guerra.
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 67
Disciplina della pensione privilegiata ordinaria tabellare.
La disposizione individua il trattamento pensionistico collegato alla gravità della menomazione subita in occasione del servizio militare, senza correlazione necessaria con la retribuzione precedente.
D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 112
Richiamato dal ricorrente in relazione alla natura e ai presupposti del servizio militare di leva.
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62
Giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie in materia di pensioni a carico dello Stato.
La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti l'esistenza, la misura, la decorrenza e gli aspetti connessi del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici, compresi i rimborsi di ritenute operate sulla pensione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Giurisdizione tributaria sulle controversie aventi a oggetto tributi.
La giurisdizione tributaria non comprende la controversia tra pensionato ed ente previdenziale quando il tema sostanziale riguarda il corretto pagamento del trattamento pensionistico e non l'esercizio del potere impositivo.
Art. 374, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.
Consente la decisione della questione di giurisdizione da parte della sezione semplice nei casi in cui debba essere applicato un principio già consolidato.
Ha consentito la compensazione integrale delle spese, considerata la peculiarità della controversia e il consolidamento successivo della giurisprudenza.
Massime di principio
- La pensione privilegiata ordinaria militare è esente da IRPEF quando deriva da una menomazione riconducibile al servizio obbligatorio di leva e il suo importo è determinato in base a criteri tabellari collegati alla gravità dell'invalidità, non alla retribuzione percepita.
- L'arruolamento volontario non esclude automaticamente la natura obbligatoria o coattiva del servizio rilevante ai fini dell'esenzione, se il trattamento è comunque riconducibile al servizio militare di leva.
- Occorre distinguere tra pensione privilegiata militare tabellare, di natura risarcitoria e non imponibile, e pensione privilegiata ordinaria comune, normalmente calcolata sulla base pensionabile e qualificata come reddito differito imponibile.
- La natura del trattamento dipende dal criterio di determinazione della pensione e dal titolo del servizio invalidante, non dalla sola denominazione della prestazione.
- La controversia contro l'Agenzia delle Entrate relativa all'applicazione dell'IRPEF appartiene al giudice tributario; la controversia contro l'ente previdenziale relativa al pagamento, alla misura o al rimborso connesso alla pensione appartiene invece alla Corte dei conti.
- La connessione tra le domande contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'ente previdenziale non sposta automaticamente la giurisdizione: le diverse domande devono essere trattate davanti ai giudici rispettivamente competenti.
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