Cassazione Penale, Sentenza n. 2035/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva sostituito gli arresti domiciliari con obbligo di dimora e presentazione alla P.G., denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. In particolare, contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato l'attribuzione al Musso della disponibilità dell'autovettura utilizzata per la rapina, non avendo considerato che la Fiat 500 era stata utilizzata il giorno prima da altro soggetto (Mertoli) per il sopralluogo; che non vi fossero intercettazioni a carico del Musso; che non risultassero rapporti o conoscenza delle intenzioni di altri indagati (es. Roberto Sacco); e che la decisione fosse fondata su mere illazioni senza riscontri probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte non possa sindacare in sede di legittimità la ricostruzione fattuale o riconsiderare lo spessore degli indizi, potendo invece verificare soltanto la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso concreto ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale del riesame: il Musso era stato descritto come custode e incaricato di "accendere" la Fiat 500 (con conversazioni e screenshot che documentavano richieste di accensione a orari determinati), post su WhatsApp che lo ritraevano con il coindagato dopo la rapina e l'invio di una foto con una mazzetta di banconote; inoltre lo stato del veicolo al sequestro indicava segni di furto. Per questi motivi la Corte ha confermato l'immunità del provvedimento dal sindacato di legittimità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari; il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa ai sensi di tale articolo.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Previsione in materia di trattazione orale in Cassazione; nel caso non è stata richiesta la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
Norme emergenziali e disposizioni procedurali richiamate relative alle modalità di trattazione in Cassazione (richieste e modalità del contraddittorio scritto).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha enunciato il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è irricevibile o infondato; applicata qui per la quantificazione della sanzione (3.000 euro).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivedere in fatto la valutazione degli indizi operata dal giudice del riesame: il controllo è limitato alla presenza di ragioni giuridicamente significative e all'assenza di illogicità evidenti nella motivazione.
- Per contestare efficacemente in Cassazione la motivazione di un provvedimento cautelare è necessario evidenziare specifici vizi di logicità o giuridici nel testo dell'ordinanza impugnata; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Argomentazioni difensive non emerse nel procedimento di riesame (assenza di memorie scritte o verbalizzazione delle ragioni in udienza) difficilmente possono essere utilmente dedotte per ottenere il sindacato in Cassazione.
- Elementi quali conversazioni/instradazioni (screenshot), immagini postate sui social/whatsapp dopo il reato, e riscontri materiali sul veicolo (danni compatibili con furto) possono costituire indizi sintomatici di responsabilità e sono ritenuti dalla giurisprudenza idonei a fondare un grave quadro indiziario, se adeguatamente collegati nella motivazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna per spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando il ricorso risulti manifestamente infondato o frutto di colpa nella proposizione.
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