Sentenza del 04/12/2019 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Nuovi documenti in appello - Oneri consortili - Beneficio indiretto - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale di euro 7.216 relativa a contributi consortili per gli anni 2013-2014, contestando la decadenza o prescrizione della pretesa e, soprattutto, l'assenza di un concreto beneficio derivante dalle opere di bonifica sui propri terreni. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non provato un beneficio diretto. Il Consorzio ha appellato sostenendo la legittimità della cartella, la rilevanza probatoria del piano di classifica e del piano di riparto, nonché l'onere del contribuente di dimostrare l'assenza del beneficio. In appello ha inoltre prodotto una perizia e documentazione planimetrica e catastale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Consorzio e riformato la sentenza di primo grado. È stata ritenuta ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, distinguendola dall'acquisizione di nuove prove, soggetta a limiti più rigorosi. I contributi consortili sono stati qualificati come oneri reali dovuti dal proprietario del fondo compreso nel perimetro consortile, in presenza di benefici concreti o anche solo potenziali. Il piano di classifica, il piano di riparto e la documentazione tecnica sono stati ritenuti sufficienti a fondare la pretesa, mentre il contribuente non ha fornito una contestazione specifica e puntuale idonea a superare la presunzione di beneficio. È stato riconosciuto anche un beneficio indiretto derivante dalle opere di difesa idraulica, poiché esse possono aumentare il valore dei fondi protetti anche in assenza di opere visibili nelle immediate vicinanze. Le spese dei giudizi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Consente alle parti di produrre nuovi documenti anche in sede di appello.
Nel processo tributario i documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, possono essere liberamente prodotti in appello. La limitazione riguarda invece le nuove prove, che possono essere disposte solo nei casi previsti dalla norma.
Art. 21 del R.D. n. 215/1933
I contributi consortili costituiscono oneri reali dovuti dal proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio.
L'obbligo contributivo grava sul proprietario del fondo inserito nel comprensorio consortile e trova giustificazione nei benefici concreti o potenziali derivanti dalle opere di bonifica.
Art. 10 del R.D. n. 215/1933
Il perimetro di contribuenza deve essere reso pubblico mediante trascrizione.
La trascrizione riguarda il perimetro di contribuenza e assolve principalmente a una funzione di pubblicità-notizia; non è richiesta la trascrizione dei singoli immobili soggetti al contributo.
Art. 117, comma 3, Cost.
La disciplina della bonifica rientra nell'ambito della legislazione concorrente, consentendo alle Regioni di prevedere forme di pubblicità ulteriori o alternative, come la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.
Piano di classifica e piano di riparto delle spese
Sono gli strumenti amministrativi attraverso i quali vengono determinati gli indici di beneficio e la ripartizione dei costi. Se regolarmente approvati, pubblicati e non impugnati, risultano vincolanti per i proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario è generalmente possibile produrre nuovi documenti in appello, anche se già esistenti in precedenza; ciò non equivale però alla libera introduzione di nuove prove orali o di nuove attività istruttorie.
- Quando un immobile è compreso nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica è stato regolarmente approvato, pubblicato e non specificamente contestato, il beneficio delle opere consortili può essere presunto.
- L'onere di dimostrare l'assenza del beneficio grava normalmente sul contribuente, che deve formulare contestazioni specifiche, tecniche e puntuali, non limitandosi ad affermare genericamente che non esistono opere visibili vicino al fondo.
- Il beneficio consortile può essere diretto oppure indiretto e potenziale: per le opere di difesa idraulica può consistere nella protezione complessiva del territorio e nel conseguente incremento del valore dei fondi.
- La mancata utilizzazione volontaria delle opere o l'assenza di vantaggi immediatamente percepibili dal proprietario non esclude, di per sé, l'obbligo di pagamento del contributo.
- Per contestare efficacemente la pretesa è opportuno verificare il perimetro di contribuenza, la validità e l'approvazione del piano generale di bonifica, del piano di classifica e del piano di riparto, oltre alla concreta applicazione degli indici al singolo immobile.
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