Cassazione Penale, Ordinanza n. 32980/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra due condanne irrevocabili: una per rapina aggravata, commessa il 3 dicembre 2018, e una per tentato furto in abitazione aggravato, commesso il 30 ottobre 2018. Il ricorrente ha dedotto, quali elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso, l'identità del bene giuridico offeso, la contiguità temporale e spaziale dei fatti e l'identità del proprio ruolo. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione rilevando che i reati erano stati commessi in luoghi e tempi diversi, con modalità differenti e in concorso con soggetti diversi, salvo la compagna del condannato, e ritenendo insufficiente la comune natura predatoria delle condotte. La Corte di cassazione ha osservato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con tali argomentazioni e non indicava elementi fattuali specifici e univoci comprovanti una preventiva deliberazione unitaria. Ha ribadito che la mera contiguità cronologica, l'identità o analogia dei titoli di reato e la genericità del programma criminoso non sono sufficienti a dimostrare la continuazione; le censure miravano inoltre a ottenere una diversa valutazione dei dati processuali, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretto il criterio di giudizio applicato dal giudice dell'esecuzione e manifestamente infondate, o comunque dirette a sollecitare una rivalutazione alternativa dei fatti, le censure proposte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione
Il riconoscimento della continuazione richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso, valutata dal giudice dell'esecuzione sulla base di elementi specifici e concreti.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un'unica deliberazione criminosa riferibile a tutti gli illeciti, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, già al momento della commissione del primo reato.
- L'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'unicità del disegno criminoso grava sul condannato che invochi la continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
- La mera contiguità temporale o spaziale dei reati, nonché l'identità o analogia dei titoli di reato e la comune natura predatoria delle condotte, non dimostrano di per sé l'unicità del disegno criminoso, potendo essere indici di abitualità criminosa.
- La valutazione dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia inadeguata; non è consentito sollecitare una diversa lettura dei dati processuali.
Come è indicizzato
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