Cassazione Penale, Ordinanza n. 33260/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto di energia elettrica pluriaggravato. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p.; dall'altro, la dedotta manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla manomissione del contatore e al mancato accertamento che l'imputato fosse il reale fruitore dell'energia elettrica sottratta. La Suprema Corte ha ritenuto che entrambe le censure riproponessero questioni già esaminate e disattese in appello e che, per ciò stesso, non fossero proponibili in sede di legittimità nei termini prospettati dal ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato come base della contestazione di furto aggravato di energia elettrica; la Corte non entra nel merito dell'aggravante, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure già esaminate in appello.
L'aggravante è oggetto di uno dei motivi di ricorso, ma la Corte non ne valuta la fondatezza nel merito perché la doglianza è ritenuta riproduttiva e non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di diritto già specificamente esaminate e disattese dal giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando la motivazione della sentenza impugnata abbia già affrontato in modo non illogico e puntuale i temi dedotti dal ricorrente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti di legge, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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