Cassazione Civile, Ordinanza n. 24384/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; in presenza dell'adesione delle controparti, ha escluso la pronuncia di condanna alle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel giudizio di legittimità introdotto contro una sentenza della Corte d'appello, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. I controricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento e la compensazione integrale delle spese di lite. Il testo non consente di ricostruire la controversia sostanziale decisa nei gradi di merito, perché la Corte di cassazione si è pronunciata solo sulla rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
"la condanna alle spese non è pronunciata"
la rinuncia al ricorso, quando vi è adesione delle controparti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce la pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal ricorrente mediante atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'adesione della controparte alla rinuncia esclude la pronuncia di condanna alle spese del giudizio di cassazione.
- Quando la Corte di cassazione decide esclusivamente sulla rinuncia al ricorso, non affronta il merito della controversia originaria e non è ricavabile alcun principio sostanziale sulla lite decisa nei gradi di merito.
Come è indicizzato
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