Cassazione Penale, Sentenza n. 15225/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Morabito è stata condannata per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per aver dichiarato falsamente, in una autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 2 settembre 2013, che i redditi del nucleo familiare (7 persone) nel 2012 erano pari a euro 4.466,00 percepiti dal marito, mentre gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno rilevato redditi complessivi pari a euro 18.713,21 (pensioni, indennità di disoccupazione, prestazioni per categorie protette) e la titolarità di autoveicolo e immobili. In appello la Corte aveva confermato la responsabilità e il riconoscimento della recidiva infraquinquennale; in Cassazione la difesa ha dedotto l'assenza del dolo (errore tratto da documenti ISEE/CAF) e l'erroneo riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla recidiva: uno dei precedenti considerati dalla Corte di Appello risultava estinto per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e quindi non poteva concorrere alla formazione della recidiva. Venuta meno la recidiva infraquinquennale, il termine di prescrizione è risultato decorso (calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.), con la conseguenza che il reato è estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato; la Corte non ha proceduto a un esame più ampio della motivazione dato l'accertata estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 95
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma che punisce le false dichiarazioni in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la fattispecie materiale riguarda l'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare.
codice penale, art. 99 comma 2
art. 99, comma 2, cod. pen.
Riguarda la recidiva: la corte ha valutato che per riconoscere la recidiva non possono essere considerate condanne i provvedimenti estinti negli effetti penali (es. per esito positivo dell'affidamento in prova).
codice penale, artt. 157 e 161
artt. 157 e 161 cod. pen.
Prescrizione e sue interruzioni: l'annullamento della recidiva ha inciso sul termine prescrizionale che, ricalcolato senza la recidiva, è risultato decorso.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 5859/2011 e altre)
Sez. U. n. 5859 del 27/10/2011 (Marciano) e altre pronunce citate
Principio consolidato: l'estinzione degli effetti penali di una condanna (per esito positivo dell'affidamento in prova) impedisce che tale condanna venga considerata ai fini della recidiva.
Massime di principio
- Per contestare la recidiva è essenziale verificare lo stato giuridico effettivo delle precedenti condanne: condanne estinte negli effetti penali (esito positivo di misure alternative) non possono essere utilizzate per integrare la recidiva.
- Se la recidiva viene erroneamente riconosciuta, la correzione può modificare i termini prescrizionali e determinare l'estinzione del reato per prescrizione; pertanto il calcolo della prescrizione va sempre riesaminato una volta esclusa la recidiva.
- Quando la Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, il suo sindacato sulla motivazione della decisione impugnata è limitato: non procede ad un controllo esteso di vizi motivazionali non rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione.
- In casi di dichiarazioni false basate su dati forniti da terzi (es. certificazioni ISEE rilasciate da CAF), la difesa deve documentare la provenienza e la ragionevolezza dell'errore per tentare di escludere il dolo; tuttavia, se la pronuncia cassazionale si fonda su questioni diverse (es. recidiva/prescrizione), il giudizio sul dolo può rimanere inesaminato.
- Difesa pratica: verificare sempre il casellario giudiziale per individuare misure alternative concluse positivamente, produrre certificazioni dell'ente che ha formato i dati (CAF, INPS) e calcolare in modo puntuale la prescrizione tenendo conto di eventuali atti interruttivi.
- Accertare con precisione la natura e la decorrenza degli effetti penali delle precedenti condanne è cruciale per ogni strategia difensiva che miri a escludere aggravanti basate sulla recidiva.
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