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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16375/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti e IVA ritenuta indebitamente detratta, irrogando anche sanzioni. La società contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato le sue difese. In cassazione la società ha proposto ricorso con dieci motivi, ma dalla decisione emerge che la Corte ha affrontato in via preliminare e assorbente un vizio processuale: il giudizio di primo e secondo grado si era svolto solo nei confronti della società, senza la partecipazione dei soci, ritenuti litisconsorti necessari in relazione alla componente IRAP imputata per trasparenza. La Corte ha quindi rilevato la nullità dei precedenti gradi per violazione del litisconsorzio necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio la violazione del litisconsorzio necessario dei soci della società contribuente, poiché la lite riguardava anche l’IRAP imputata per trasparenza ai soci oltre che l’IVA. Ha quindi cassato sia la sentenza di primo grado sia quella di appello e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti dei soci e sia riesaminata la controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La Corte richiama la norma per affermare che, nel caso di IRAP imputata per trasparenza ai soci, questi ultimi devono partecipare al giudizio di accertamento insieme alla società, configurandosi un litisconsorzio necessario.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari aventi ad oggetto imposte imputate per trasparenza ai soci, la partecipazione di tutti i soggetti interessati è necessaria; la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell’intero giudizio di primo e secondo grado.
  • Quando il giudizio riguarda contestualmente più tributi e uno di essi comporta un rapporto inscindibile con i soci, il giudice di legittimità deve rilevare d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario anche se la questione non sia stata posta dalle parti.
  • La violazione del litisconsorzio necessario comporta la cassazione delle decisioni di merito e il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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