Cassazione Penale, Sentenza n. 19848/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello sostenendo che, nel calcolo della prescrizione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, la recidiva era stata conteggiata due volte: una prima volta ai fini dell'individuazione della pena massima applicabile (incidenza sul termine prescrizionale ordinario ai sensi dell'art. 157 c.p.) e una seconda volta ai fini della determinazione del termine massimo di proroga della prescrizione in presenza di atti interruttivi (art. 161 c.p.), configurando così una doppia punizione per lo stesso elemento e violando il principio del ne bis in idem sostanziale. Il ricorso lamentava quindi inosservanza/erronea applicazione degli artt. 99 e 157 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ricostruito il calcolo operato dalla Corte d'appello: pena massima per resistenza 5 anni, aumentata di 2/3 per recidiva reiterata infraquinquennale a 8 anni e 4 mesi (ai sensi dell'art. 157 c.p.), e successiva dilatazione del termine prescrizionale per effetto degli atti interruttivi (art. 161 c.p.) anch'essa in ragione di 2/3, portando il termine finale a 13 anni, 10 mesi e 20 giorni; pertanto il reato non risultava prescritto. La Corte ha aderito alla tesi maggioritaria della giurisprudenza secondo cui la recidiva qualificata, quale circostanza ad "effetto speciale", può legittimamente incidere sia sul termine prescrizionale ordinario sia, in presenza di interruzioni, sul termine massimo ex art. 161 c.p., senza violare il ne bis in idem, in quanto le due disposizioni hanno ratio e finalità differenti (durata fisiologica della prescrizione vs. durata dopo atti interruttivi legata all'interesse pubblico). Ha rifiutato il rinvio alle Sezioni Unite (pur esistendo ordinanza di rimessione) perché, anche adottando l'interpretazione alternativa, il reato non sarebbe risultato prescritto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione sulla recidiva e sue modalità di incremento della pena; viene considerata la recidiva reiterata come circostanza "ad effetto speciale" che incide sulla determinazione della pena e, conseguentemente, sul termine prescrizionale ordinario
Determina la durata ordinaria della prescrizione in relazione alla pena edittale; la Corte ha ritenuto legittimo che la recidiva qualificata aumenti la base del termine prescrizionale
Regola l'effetto degli atti interruttivi sulla durata massima della prescrizione; la Corte ha ammesso che, in presenza di atti interruttivi, la recidiva possa incidere anche sul termine massimo di proroga
art. 23, comma 8 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge n. 176/2020)
Norma procedurale in materia di trattazione scritta del procedimento (richiamata per le modalità di trattazione in cassazione)
Sez. 6, n. 47269 del 30/11/2015 (Fallani)
Pronuncia della Cassazione che sostiene la tesi contraria (minoritaria): non è possibile tener conto della recidiva sia per il calcolo del termine prescrizionale ordinario sia per la determinazione del termine massimo dopo interruzioni, per evitare un doppio computo che violerebbe il ne bis in idem sostanziale
Sez. 2, n. 8247 del 19/11/2021 (Stabile); Sez. 3, n. 26868 del 19/4/2019 (Cliente); Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016 (Lofiego Rao); Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Giurisprudenza maggioritaria cui la Corte aderisce: la recidiva qualificata può incidere sia sul termine prescrizionale ordinario sia, in caso di interruzioni, sul termine massimo, in quanto le norme perseguono finalità diverse e non si configura una doppia punizione per lo stesso elemento
Ordinanza Sez. 2, n. 4439 del 14/12/2021
Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite su questioni relative all'effetto del limite previsto dall'art. 99, comma 6, sulla qualificazione e sull'incidenza della recidiva; menzionata ma non ritenuta ostativa al rigetto del ricorso nel caso concreto
Massime di principio
- La recidiva qualificata, se riconosciuta come circostanza "ad effetto speciale", può essere considerata sia ai fini del calcolo del termine prescrizionale ordinario (art. 157 c.p.) sia, in presenza di atti interruttivi, ai fini della determinazione del termine massimo di prescrizione (art. 161 c.p.), poiché le due norme hanno finalità distinte (durata fisiologica della prescrizione vs. tutela dell'interesse pubblico dopo interruzioni).
- Il doppio utilizzo della recidiva non è automaticamente considerato violativo del principio del ne bis in idem sostanziale secondo la giurisprudenza maggioritaria: la valutazione dipende dalla diversa ratio delle disposizioni applicate e dall'effetto concreto sul tempo prescrizionale.
- Esiste però una pronuncia minoritaria (Fallani) che nega questo doppio utilizzo; quindi permane un profilo di incertezza giurisprudenziale fino a eventuale pronuncia delle Sezioni Unite. In casi decisivi è possibile che il giudice richiami la questione alle Sezioni Unite.
- In situazioni analoghe conviene calcolare entrambe le ipotesi (con e senza doppio computo della recidiva) per verificare se, comunque, la prescrizione si verifica: se il reato risulta non prescritto anche con l'applicazione maggiorativa, la questione diventa inessenziale sul piano pratico.
- Per chi impugna è necessario dimostrare non solo la doppia considerazione formale della recidiva, ma anche che tale doppio conteggio abbia inciso in modo decisivo sull'eventuale estinzione per prescrizione; in assenza di un effetto decisivo la censura è meno persuasiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19609/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19611/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19612/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19613/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19615/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19616/2022 del 19/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →