Cassazione Penale, Ordinanza n. 17071/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per rapina pluriaggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa esclusione della recidiva contestata, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel valorizzare in modo non corretto la gravità dei fatti e il tempo di commissione, senza compiere una valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ai sensi dell'art. 133 c.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra la rapina oggetto del procedimento e una precedente rapina già giudicata con sentenza del Tribunale di Bologna del 24 gennaio 2022, n. 66, lamentando il mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla recidiva, ha richiamato il principio per cui il giudice deve valutare in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., se e in quale misura la precedente condotta criminosa sia indicativa di una persistente inclinazione al delitto; quanto alla continuazione, ha rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e non illogico l'assenza di ulteriori elementi specifici di programmazione unitaria tra i due episodi, pur a fronte del medesimo titolo di reato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come criterio per la valutazione in concreto della recidiva, imponendo di verificare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, nonché la capacità delle pregresse condotte di esprimere una perdurante inclinazione al delitto.
Richiamato in tema di continuazione; il riconoscimento del medesimo disegno criminoso è giudizio di merito fondato su elementi concreti di programmazione unitaria, non desumibile dal solo fatto che i reati abbiano il medesimo titolo.
Cassa delle ammende
Somma posta a carico del ricorrente in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La recidiva non può essere esclusa o riconosciuta sulla base della sola gravità del fatto o della distanza temporale tra i reati: occorre una valutazione individualizzata del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il giudizio sulla recidiva richiede di accertare se la pregressa attività criminosa sia espressiva, in concreto, di una persistente inclinazione al reato e abbia inciso causalmente come fattore criminogeno nella commissione del fatto oggetto del processo.
- Il riconoscimento della continuazione tra reati diversi presuppone elementi specifici da cui desumere un medesimo disegno criminoso; il mero dato dell'identità del titolo di reato non è sufficiente.
- La verifica dell'esistenza della continuazione è valutazione di merito incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, non illogica e non arbitraria.
- Quando i motivi di ricorso ripropongono censure già esaminate e disattese in appello senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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