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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33390/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento relativa a Tarsu per gli anni 1996-1999, oltre a maggiori imposte e sanzioni. Dopo i vari gradi del giudizio tributario, una sentenza della CTR aveva accolto parzialmente l’originario ricorso, annullando le sanzioni e confermando il resto del debito. Sulla base di tale decisione era stata avviata una procedura di fermo amministrativo. La contribuente aveva quindi impugnato la comunicazione di avvio del fermo, ottenendo inizialmente accoglimento in CTP e poi riforma in appello. Contro l’ordinanza di Cassazione che aveva respinto il precedente ricorso, la società ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: la Corte avrebbe infatti omesso di rilevare il mancato deposito, nel fascicolo d’ufficio, della copia dell’atto di appello notificato a mezzo posta e depositato presso la segreteria della CTP, con conseguente nullità/inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, nella formulazione applicabile ratione temporis. La ricorrente sosteneva anche che la successiva modifica normativa del 2014 non fosse applicabile, poiché l’appello era stato proposto prima del 13 dicembre 2014.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio dedotto non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché la questione del deposito/notifica dell’appello era stata già oggetto di discussione tra le parti e affrontata nell’ordinanza impugnata, che si era pronunciata sulla regolarità della notifica dell’appello. Non ricorre quindi la svista percettiva richiesta dall’art. 395, n. 4, c.p.c., ma semmai una censura su un punto già controverso e deciso. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione delle controparti; confermato inoltre l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Rende proponibile la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei limiti dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una mera svista materiale, decisivo e non riferito a un fatto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte ricorrente lo invoca per sostenere che il deposito dell’atto di appello notificato presso la segreteria della CTP fosse richiesto a pena di inammissibilità, nel regime applicabile al caso.

  • art. 36 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nuova disciplina non si applicasse agli appelli notificati prima del 13 dicembre 2014.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, e non quando il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non sussiste errore revocatorio se la censura investe un punto già valutato dal giudice di legittimità, anche implicitamente, perché in tal caso la doglianza riguarda il contenuto decisorio della pronuncia e non una mera falsa percezione del dato processuale.
  • L’errore di fatto revocatorio richiede il confronto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti, ed è configurabile solo se la divergenza dipende da svista materiale immediatamente rilevabile, senza necessità di ulteriori indagini interpretative.
  • Ai fini dell’ammissibilità della revocazione non basta dedurre l’erronea applicazione di norme processuali o la mancata considerazione di un’eccezione: occorre che l’errore abbia tratto in inganno il giudice su un fatto non controverso e decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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