Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06138/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che aveva confermato la decisione di primo grado e aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse stata disposta in assenza di una motivazione idonea a indicare gravi ed eccezionali ragioni, in contrasto con il principio di soccombenza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di legge e dell'art. 111, comma 6, Cost., per carenza di motivazione. I motivi sono stati esaminati congiuntamente perché connessi e sono stati ritenuti fondati, poiché la motivazione della compensazione delle spese si limitava a richiamare la complessità della materia e la necessità di procedere su base interpretativa, senza esplicitare specifiche gravi ed eccezionali ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la questione della regolazione delle spese e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di appello è stata ritenuta viziata perché la compensazione delle spese nel processo tributario richiede una motivazione espressa e specifica sulle gravi ed eccezionali ragioni, non soddisfatta da formule generiche.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come norma processuale che consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi motivazionali o violazioni processuali.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è stata censurata per difetto di motivazione, ritenuto rilevante ove la decisione non consenta di comprendere le ragioni della compensazione delle spese.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Sono richiamati quale parametro del principio di soccombenza e dei limiti alla compensazione delle spese.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente indicate in sentenza.

  • d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2

    È richiamato quale fonte della modifica dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 che ha ristretto la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni da indicare in modo esplicito nella decisione.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese non può risolversi in formule generiche o apodittiche, ma deve rendere intelligibile il percorso logico che giustifica la deroga al criterio della soccombenza.
  • La mera complessità della controversia o la necessità di un'interpretazione delle norme non bastano, da sole, a integrare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese.
  • In cassazione è censurabile la sentenza che dispone la compensazione delle spese senza una motivazione specifica e verificabile, poiché ciò integra violazione della disciplina processuale e del dovere di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.