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Ordinanza

Ordinanza n. 1437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1869/2026.

Giustizia amministrativa202602710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa sanzionata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio di rigetto della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Le censure dell’appellante riguardavano il provvedimento dell’Autorità e, in particolare, la commisurazione della sanzione rispetto alla dedotta incapacità contributiva della società. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’esame delle doglianze richiede un adeguato approfondimento incompatibile con la fase cautelare e da demandare al giudizio di merito. Nel bilanciamento degli interessi, ha inoltre considerato la disponibilità dell’appellante a prestare un’idonea garanzia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato. La sospensione è stata subordinata alla prestazione di una garanzia mediante contratto autonomo di garanzia costituito da fideiussione bancaria a prima richiesta scritta dell’Autorità, per un valore pari alla somma della sanzione contestata e con validità fino alla conclusione del giudizio di primo grado. L’originale della fideiussione deve essere notificato all’Autorità insieme all’ordinanza, mentre una copia deve essere depositata presso la Sezione. Il Collegio ha lasciato impregiudicata la valutazione di merito sulla commisurazione della sanzione e sull’incapacità contributiva. Ha confermato il decreto n. 203/2026 con le precisazioni relative al deposito e alla gestione di documenti riservati: la loro conservazione e ostensione devono essere sottoposte alle cautele previste dall’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007. Non è stata disposta alcuna misura ai sensi dell’art. 62, comma 3, c.p.a., poiché il TAR aveva già fissato l’udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; il Collegio ha ritenuto non necessario adottare ulteriori misure ai sensi del comma 3, poiché il TAR aveva già fissato l’udienza di discussione nel merito.

  • art. 136 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito su dispositivo informatico di documenti riservati.

  • art. 42 legge n. 124/2007

    Le cautele previste per la conservazione e l’ostensione dei documenti riservati devono essere applicate anche ai documenti depositati su dispositivo informatico.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando l’esame delle censure contro il provvedimento amministrativo richiede un adeguato approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, la relativa valutazione deve essere demandata al giudizio di merito, senza che ciò impedisca l’adozione di una misura cautelare fondata sul bilanciamento degli interessi.
  • La sospensione cautelare degli effetti di un provvedimento sanzionatorio può essere subordinata alla prestazione di un’adeguata garanzia, anche mediante contratto autonomo di garanzia costituito da fideiussione bancaria a prima richiesta, per un importo pari alla sanzione e per la durata del giudizio di primo grado.
  • La disponibilità della parte privata a prestare un’idonea garanzia costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento cautelare tra l’interesse alla sospensione del provvedimento sanzionatorio e l’interesse dell’amministrazione alla conservazione delle ragioni patrimoniali derivanti dalla sanzione.
  • La valutazione cautelare sulla sospensione di un provvedimento sanzionatorio può essere distinta dalla valutazione di merito sulla sua legittimità e sulla corretta commisurazione della sanzione, che resta espressamente impregiudicata.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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