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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16266/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Siracusa che aveva escluso dallo stato passivo un credito di Euro 14.950,55 relativo a quote di TFR maturato e non versato al fondo di previdenza complementare. Il Tribunale aveva ritenuto che il termine 'conferimento' implicasse di per se una cessione del credito al Fondo e, quindi, che solo il Fondo fosse legittimato ad insinuarsi al passivo; il ricorrente invece deduceva la mancanza di prova di una cessione e sosteneva che, in assenza di prova contraria, il conferimento va interpretato come delegazione di pagamento e pertanto il lavoratore rimane titolare del credito e legittimato ad insinuarsi al passivo

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato il principio secondo cui il generico 'conferimento' del TFR alle forme pensionistiche complementari non implica automaticamente una cessione: occorre accertare, con riferimento agli atti e all'istruttoria, se si sia concretamente operata una cessione del credito o una delegazione di pagamento. Di regola la legittimazione ad insinuarsi al passivo, in caso di mancato versamento al Fondo, spetta al lavoratore, salvo che dai documenti risulti provata la cessione del credito a favore del Fondo. La sentenza del Tribunale di Siracusa è stata censurata e la causa rimessa al giudice di merito per il nuovo esame coerente con il principio affermato

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - art. 8

    riferimento al 'conferimento' del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari

    L'espressione 'conferimento' e' atecnica e non preclude che le parti abbiano scelto strumenti negoziali diversi; non determina automaticamente la cessione del credito al Fondo

  • Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - art. 11

    Evidenzia la rigidita' degli effetti della adesione (durata fino a maturazione requisiti per prestazione) ma non esclude che la qualificazione negoziale del conferimento rilevi ai fini della titolarita' del credito

  • Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - art. 14

    Disciplina la portabilita' e il riscatto; dimostra che il sistema riconosce diritti del lavoratore sulla posizione individuale e incide sull'interpretazione delle vicende del conferimento

  • Decreto legislativo 30 marzo 1992, n. 80 - art. 5

    "il Fondo [INPS] e' surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2"

    Prevede l'intervento del Fondo di garanzia INPS a favore del lavoratore in caso di omesso versamento; conferma che il diritto di accertamento in sede concorsuale compete in prima battuta al lavoratore e che la surrogazione opera successivamente

  • Codice civile - art. 1260

    Norma sulla cessione del credito; la sua applicazione e' rilevante per qualificare il 'conferimento' come cessione di credito futuro

  • Codice civile - art. 1268

    Riguarda la delegazione di pagamento; utile per valutare l'ipotesi che il conferimento sia in realta' una delegazione al datore di lavoro

  • Codice civile - art. 1270

    Regole sulla revoca della delegazione; la Corte rileva che la disciplina speciale della previdenza complementare limita l'autonomia applicativa di tali norme, ma la qualificazione negoziale rimane decisiva

  • Codice civile - art. 2751-bis

    Riferimento al privilegio per crediti di lavoro (TFR) invocato dal ricorrente per l'ammissione al passivo

  • Codice civile - art. 2697

    Onere della prova: la Corte indica che chi allega la cessione deve fornire la prova dello strumento negoziale che l'ha determinata

  • Legge fallimentare - art. 78, comma 2

    Il contratto di mandato/delegazione si scioglie con il fallimento; elemento rilevante per ritenere, in assenza di cessione, la titolarita' del credito in capo al lavoratore

  • Cass. Sez. Lav. n. 4626/2019

    Precedente che richiede di accertare la natura negoziale del conferimento (delegazione o cessione) per individuare il soggetto legittimato ad insinuarsi al passivo

  • Cass. civile - sezioni unite n. 12209/2022

    Ha affermato che portabilita' e riscatto sono diritti generali del sistema di previdenza complementare e confermano l'esistenza di una posizione individuale di valore, utile a ricostruire la titolarita' nei rapporti con i fondi

  • Cass. civ. 24510/2021 e Cass. 12009/2018

    Giurisprudenza che ha riconosciuto la legittimazione del lavoratore ad insinuarsi al passivo per quote di TFR non versate al Fondo

  • Circolare INPS n. 23 del 22/02/2008

    "ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia il lavoratore deve ottenere l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito ... mediante l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura"

    Conferma che l'intervento del Fondo di Garanzia e' successivo e subordinato all'accertamento del credito in sede concorsuale spettante al lavoratore

Massime di principio

  • Il termine generico 'conferimento' del TFR alle forme pensionistiche complementari non implica automaticamente la cessione del credito al Fondo: occorre verificare lo strumento negoziale effettivamente adottato (cessione vs delegazione)
  • Di regola, in caso di mancato versamento al Fondo da parte del datore di lavoro fallito, la legittimazione ad insinuarsi al passivo spett a al lavoratore; solo se dalla documentazione risulta provata una cessione del credito la legittimazione spetta al Fondo
  • L'onere di provare l'esistenza di una cessione del credito grava su chi la invoca (es. curatela o Fondo); in assenza di prova la qualificazione come delegazione prevale per effetto del favor lavoratoris
  • La delegazione di pagamento si scioglie con il fallimento (legge fall.), quindi non puo' impedire al lavoratore di agire per il riconoscimento del proprio credito nello stato passivo
  • Il Fondo di Garanzia INPS interviene dopo l'accertamento del credito in sede concorsuale e si surroga nel lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi; cio' non toglie al lavoratore il diritto primario di insinuarsi al passivo
  • Nei giudizi simili occorre istruttoria concreta: valutare documenti di adesione, moduli, statuti del Fondo e ogni atto che possa dimostrare la volonta' delle parti circa la cessione o la delegazione; la mera adesione formale o il riferimento al 'conferimento' non sono sufficienti a stabilire la cessione

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