Sentenza del 22/10/2015 n. 1112 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO - Ricorso per revocazione - Onere di allegazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, invocando gli artt. 395, nn. 1, 2 e 4, c.p.c. Ha dedotto il dolo dell’Ufficio, l’utilizzo di documenti falsi o inesistenti, un errore di calcolo nella ricostruzione del reddito d’impresa, la supposizione di un fatto inesistente e l’omessa pronuncia su alcune eccezioni, tra cui la nullità dell’avviso di accertamento e l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Per i motivi fondati sul dolo e sulla falsità documentale, il contribuente non aveva indicato nel ricorso introduttivo la data della scoperta del dolo o della falsità, elemento necessario per verificare il rispetto del termine di sessanta giorni. Per gli altri motivi, l’asserito errato criterio di ricostruzione del reddito è stato qualificato come errore di giudizio, non come errore di fatto revocatorio; inoltre, i dati numerici utilizzati dal giudice risultavano dagli atti. L’omessa pronuncia avrebbe dovuto essere fatta valere con ricorso per cassazione e non con revocazione. Le spese sono state compensate, ma il contribuente è stato dichiarato tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato.
Norme richiamate
Art. 395, nn. 1, 2 e 4, codice di procedura civile
La revocazione può essere proposta, tra l’altro, per dolo di una parte, falsità di atti o documenti ed errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Il dolo e la falsità devono essere provati e specificamente allegati; l’errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva oggettiva e immediatamente rilevabile, non un errore di valutazione o di interpretazione delle prove.
Art. 51, d.lgs. n. 546/1992
Il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità.
Per la revocazione tributaria fondata sul dolo o sulla falsità, il termine per impugnare decorre dalla scoperta dell’evento e deve essere verificabile dal giudice.
Art. 65, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione del giorno della scoperta del dolo o della falsità.
La data della scoperta costituisce un onere di allegazione da adempiere già nel ricorso introduttivo. Non è sufficiente indicarla successivamente e il giudice non può ricercarla d’ufficio per supplire all’omissione della parte.
Art. 360, n. 4, codice di procedura civile
Ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione costituisce un vizio denunciabile con ricorso per cassazione, non con revocazione per errore di fatto.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per il pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
Cass. n. 11451/2011
Conferma che la mancata indicazione della data di scoperta del dolo o della falsità determina l’inammissibilità e che il giudice non può svolgere un’indagine sostitutiva dell’onere probatorio della parte.
Massime di principio
- Quando si propone revocazione per dolo o falsità documentale, il ricorso deve indicare espressamente la data, o almeno il momento precisamente individuabile, in cui il vizio è stato scoperto; l’omissione comporta l’inammissibilità.
- Gli elementi essenziali del motivo di revocazione devono essere allegati nel ricorso introduttivo: non è normalmente possibile sanarli con memorie o atti difensivi successivi.
- La revocazione non è un ulteriore grado di giudizio per contestare la valutazione delle prove, il metodo di calcolo o l’interpretazione dei documenti; tali errori, se rilevanti, devono essere fatti valere con i mezzi ordinari di impugnazione.
- L’errore di fatto revocatorio ricorre solo quando il giudice abbia percepito in modo oggettivamente errato l’esistenza o il contenuto di un fatto risultante dagli atti, non quando abbia attribuito a quel fatto una diversa qualificazione giuridica o contabile.
- L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione non integra, di regola, errore di fatto revocatorio, ma costituisce un vizio processuale da denunciare con ricorso per cassazione.
- Prima di proporre revocazione è quindi necessario individuare con precisione il motivo legalmente previsto, indicare tempestivamente i fatti costitutivi e documentare la data della scoperta, verificando anche il termine perentorio applicabile.
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