Sentenza del 29/04/2016 n. 353 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Redditi di partecipazione in società di persone - Definizione lite fiscale pendente della società - Efficacia - Mancata riunione ricorsi soci e società - Determinazione reddito dei soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa definizione agevolata della lite da parte della società è stata ritenuta rilevante anche per la posizione dei soci. In mancanza di riunione dei ricorsi, la liquidazione dell'imposta dovuta dai soci deve essere effettuata pro quota assumendo come base l'importo risultante dalla definizione agevolata della società. La pretesa fiscale nei confronti dei soci è quindi determinata in funzione del reddito di partecipazione così rideterminato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della definizione agevolata, da parte della società di persone, della lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011. In particolare, i soci contestavano che, non essendo stati riuniti i ricorsi della società e quelli dei soci, la loro imposta potesse essere liquidata pro quota sulla base dell'importo definito dalla società.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, d.l. 98/2011
Definizione della lite fiscale pendente
La definizione agevolata della lite fiscale da parte della società di persone produce effetti sulla determinazione del reddito imputabile ai soci, anche quando i ricorsi della società e dei soci non siano stati riuniti.
Regola di imputazione dei redditi delle società di persone
Il reddito della società di persone viene imputato ai soci pro quota; pertanto, una volta definito agevolmente il reddito societario, l'imposta dei soci può essere liquidata sulla corrispondente quota individuale.
Massime di principio
- Nelle società di persone, la posizione fiscale della società e quella dei soci sono strettamente collegate per effetto dell'imputazione pro quota del reddito.
- La definizione agevolata della lite da parte della società può riflettersi automaticamente sulla posizione dei soci, anche se i relativi ricorsi non sono stati riuniti.
- La mancata riunione dei procedimenti non impedisce di utilizzare l'importo definito dalla società come base per la liquidazione delle imposte dovute dai soci.
- In situazioni analoghe occorre verificare l'importo risultante dalla definizione societaria e applicare a ciascun socio la propria percentuale di partecipazione, salvo specifiche disposizioni o contestazioni autonome sulla quota individuale.
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