Cassazione Penale, Ordinanza n. 06988/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del tribunale che, in sede esecutiva, aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra cinque sentenze di condanna. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto non dimostrata l'unitarietà del disegno criminoso, valorizzando da un lato l'estemporaneità e occasionalità di alcune condotte (un furto con successivo tentativo di estorsione di un telefono cellulare e lesioni personali), dall'altro il notevole intervallo temporale tra i fatti residui, pur omogenei, relativi a reati in materia di stupefacenti. Il ricorso contestava tale valutazione, insistendo sulla parziale omogeneità offensiva dei delitti e sul comune movente economico, ma senza indicare specifici vizi logici o errori di diritto nella decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero essenzialmente confutative e generiche, e che non fossero idonee a mettere in evidenza manifesta illogicità, contraddittorietà o erronea applicazione dei principi che regolano il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede la verifica dell'esistenza di un unico disegno criminoso originario che comprenda le violazioni da cumulare.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di colpa esclusiva nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la continuazione tra reati può essere riconosciuta solo se risulta che le diverse violazioni erano state originariamente programmate, almeno nelle linee essenziali, entro un unico disegno criminoso.
- Non è sufficiente la mera omogeneità dei reati, la comune offensività o un generico movente economico: occorrono concreti indicatori dell'unitarietà del programma criminoso, come contiguità temporale, modalità esecutive, causali e sistematicità.
- La verifica del disegno criminoso non può fondarsi su congetture o su indici meramente presuntivi, ma deve essere sorretta da elementi concreti e specifici.
- L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza della continuazione è insindacabile in cassazione se la motivazione è logica, congrua e priva di travisamenti o manifesta illogicità.
- Nel giudizio di legittimità, censure meramente confutative o generiche non sono idonee a superare una motivazione esente da vizi e conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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