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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40489/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo di non avere avuto conoscenza della vocatio in iudicium. In fase di indagini aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui; tale difensore, domiciliatario, ricevette la notifica della citazione a giudizio ma prima della prima udienza rinunciò al mandato dichiarando di non essere mai stato contattato dall'imputato e di non conoscerne il domicilio effettivo. Nel processo di primo grado l'imputato fu difeso da un difensore d'ufficio. La Corte di appello aveva respinto la richiesta ritenendo che la nomina del difensore e l'elezione di domicilio fossero indici di conoscenza del processo e che la mancata diligenza informativa dell'imputato fosse rilevante per qualificare una "sottrazione volontaria".

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza della Corte di appello e ha disposto il rinvio, ritenendo che la Corte di appello non avesse correttamente applicato le norme e la giurisprudenza di legittimità (in particolare la pronuncia delle Sezioni Unite Ismail Darwish). In concreto, la Corte ha affermato che la semplice nomina di un difensore di fiducia ed elezione di domicilio non costituiscono automaticamente prova dell'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium quando il difensore ha rinunciato al mandato per perdita definitiva dei contatti con l'imputato; la mancanza di diligenza informativa non può, di per sé e in astratto, essere trasformata in prova di una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento. Di conseguenza deve ritenersi che non risultava la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato e mancavano elementi per procedere legittimamente in sua assenza: l'ordinanza impugnata è annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che dispone la rescissione del giudicato quando emergono circostanze che rendono illegittima la celebrazione del processo in assenza dell'imputato; qui è il titolo del ricorso per ottenere la rescissione.

  • art. 420-bis, commi 2 e 3 cod. proc. pen.

    Regola il regime del processo in assenza dopo la riforma (legge n. 67/2014): il processo può celebrarsi in assenza solo se risulta con certezza che l'imputato sia a conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso. Elenca indici (e.g. elezione di domicilio, nomina difensore di fiducia) che non sono presunzioni assolute ma circostanze da valutare nella loro funzione.

  • art. 97, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la nomina del difensore d'ufficio: nella vicenda il difensore d'ufficio ha poi rappresentato l'imputato in giudizio dopo la rinuncia del difensore di fiducia.

  • legge n. 67/2014

    Ha introdotto il regime del processo in assenza (inquadramento temporale rilevante per l'applicazione dell'art. 420-bis) che richiede certezza della conoscenza del procedimento o prova della sottrazione volontaria.

  • Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)

    «l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmentenotificato secondo le date modalità»

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che chiarisce che gli indici menzionati dall'art. 420-bis agevolano il giudice nella valutazione della conoscenza, ma non producono una presunzione automatica; è necessario valutare caso per caso se effettivamente l'imputato è venuto a conoscenza degli atti.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui non costituiscono automaticamente prova dell'effettiva conoscenza del processo quando il difensore abbia rinunciato al mandato per perdita dei contatti con l'imputato.
  • La mancanza di diligenza informativa da parte dell'imputato (ad es. non mantenere i contatti col difensore) può essere valutata dal giudice, ma non può di per sé costituire prova della "volontaria sottrazione" alla conoscenza del procedimento.
  • In regime di processo in assenza (legge n. 67/2014 e art. 420-bis c.p.p.) il giudice può procedere solo se è certa la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato o è accertata la volontaria sottrazione; gli indici previsti dall'art. 420-bis sono esempi da interpretare secondo la loro funzione, non regole presuntive automatiche.
  • Quando il difensore domiciliatario ha dichiarato formalmente la mancanza di contatti e ha rinunciato al mandato prima dell'udienza, la notifica effettuata presso il domiciliatario perde rilevanza come prova di conoscenza effettiva; occorre un accertamento in fatto sulla condotta e sul requisito psicologico della sottrazione.
  • Prassi consigliata per casi analoghi: verificare documentazione sulle comunicazioni tra imputato e difensore, la data e motivazione della rinuncia al mandato, eventuali tentativi di ricerca dell'imputato da parte dell'ufficio giudiziario, e non basarsi esclusivamente su indici formali per dichiarare la validità di processi celebrati in assenza.

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