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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03961/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Inoltre ha condannato l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili costituite, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 14/11/2023, limitatamente agli effetti civili. I motivi contestavano: 1) la correttezza della motivazione con cui era stata esclusa l'improcedibilità dell'azione per difetto di legittimazione della persona offesa; 2) l'erronea individuazione del soggetto titolare della persona offesa. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano una mera reiterazione di questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata, e quindi privi di specificità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa tale requisito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza sviluppare una critica autonoma e argomentata, questioni già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi meramente apparenti o assertivi non consentono il sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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