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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40568/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma perché il ricorso è stato proposto per ragioni non più consentite dalla legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Padova il 18 marzo 2025 deducendo un vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la nuova disciplina, in deroga alla regola generale dell'art. 606 c.p.p., ammette il ricorso soltanto per specifiche violazioni di legge e non anche per carenza motivazionale sui punti indicati dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    è richiamato come parametro del preteso obbligo di verifica delle condizioni per il proscioglimento, ma la sua omessa valutazione non è deducibile nel ricorso contro patteggiamento nei limiti prospettati

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi di violazione di legge espressamente previsti; non consente censure di mera motivazione

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato come disciplina generale derogata dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è soggetto a un regime speciale e tassativo: sono deducibili solo le violazioni di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è consentito trasformare il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento in una censura di insufficienza o carenza della motivazione, neppure quando si invochi l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Quando il ricorso propone motivi estranei ai casi tassativi previsti dalla legge speciale, la Corte di cassazione deve dichiararne l'inammissibilità senza formalità di rito, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
  • Nei ricorsi inammissibili proposti per ragioni non più consentite dalla legge, la somma da versare alla Cassa delle ammende può essere determinata tenendo conto della natura manifestamente non consentita delle censure.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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