Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7297/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Benevento (riesame) che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di euro 318.485,13 disposto nei confronti della A.T.I.R. s.r.l. e, in caso di incapienza di questa, nei confronti di Pacelli. L'indagine riguarda il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il ricorso di Pacelli, proposto dal difensore avv. Giuseppe Maturo, articolava due motivi: 1) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione per errata quantificazione del presunto danno erariale, sostenendo che l'ammontare sequestrato corrispondeva all'importo delle fatture ritenute false senza considerare che le stesse erano già state indicate dalla società emittente nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2016-2018 (così determinandosi una duplicazione del credito esigibile e un danno inesistente); 2) violazione dell'art. 321 c.p.p. per omissione della prognosi sul periculum in mora, lamentando che i giudici avrebbero basato il sequestro sulla sola confiscabilità della somma senza valutare il rischio di dissipazione, in contrasto con il recente orientamento delle Sezioni Unite e con la tutela costituzionale della proprietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto al primo, la questione relativa alla duplicazione del credito e alla quantificazione del danno non era stata prospettata al giudice del riesame nella richiesta di riesame, per cui non è deducibile in sede di legittimità; inoltre non ricorreva un vizio di motivazione così radicale da giustificare la cassazione. Quanto al secondo motivo, anche questo non era stato adeguatamente dedotto in sede di gravame (il GIP aveva valutato le esigenze preventive), per cui la censura non poteva essere esaminata in cassazione. Per tali ragioni il provvedimento di conferma del sequestro è stato lasciato intatto e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di quantificazione del danno erariale collegato a reati fiscali; la Corte non ha esaminato il merito della deduzione perché la specifica questione non era stata tempestivamente prospettata al giudice del riesame

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Dispone i motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione richiamati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero ammissibili o fondate

  • cod. proc. pen., art. 321

    Norma che richiede la motivazione sulle esigenze cautelari (periculum in mora); la Corte ha osservato che la mancata deduzione del profilo davanti al giudice del riesame impedisce la relativa nuova valutazione in sede di cassazione

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Predisposizione procedurale sulla sintesi dei motivi nel ricorso; citata rispetto alla conformazione formale delle doglianze

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che impone al ricorrente, in caso di rigetto o inammissibilità, il pagamento delle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente a tali spese

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata dalla Corte in ordine alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla quantificazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende

  • Costituzione, art. 42

    Richiamato dal ricorrente (tutela della proprietà) come parametro di riferimento nella censura sulla protezione della proprietà privata rispetto a misure reali cautelari; la Corte non ha ritenuto questa censura decisiva in sede di legittimità, essendo mancata la deduzione in sede di riesame

  • Protocollo addizionale alla CEDU, art. 1

    Richiamato dal ricorrente in tema di tutela dei beni e della proprietà; come sopra, la mancata prospettazione preventiva ha impedito alla Corte di esaminare il rilievo nel merito

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure che non siano state previamente e tempestivamente prospettate al giudice competente per il riesame: questioni nuove o non dedotte in appello/gravame risultano di regola inammissibili
  • La quantificazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve essere adeguatamente motivata, ma la mancanza di prospettazione della specifica contestazione in sede di riesame preclude la sua revisione in sede di legittimità
  • Per giustificare un sequestro preventivo è necessario argomentare il periculum in mora; tuttavia, se la valutazione sulle esigenze cautelari è stata compiuta dal giudice di primo grado e la parte non solleva il profilo in appello/gravame, la questione può risultare preclusa in cassazione
  • La mera richiamata della confiscabilità della somma non basta, in linea di principio, a giustificare il sequestro: occorre una prognosi sul rischio di dissipazione, ma la mancata contestazione preventiva rende difficile ottenere l'annullamento del provvedimento in sede di legittimità
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali particolarmente gravi; per questo motivo le difese devono essere complete e tempestive nelle fasi precedenti
  • La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle Ammende se non è dimostrata la non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.