Ordinanza n. 51/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza emessa dal Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- (con correzione a penna del numero, in n. -OMISSIS-) per la demolizione di opere edilizie eseguite in parziale difformità della concessione edilizia n. -OMISSIS- e con cui si riteneva solidalmente tenuto al pagamento delle spese per l’eventuale esecuzione d’ufficio dei lavori in questione anche l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio, con imputazione solidale al ricorrente delle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento dell'ordinanza comunale di demolizione, contestando anche la previsione della propria responsabilità solidale per le spese dell'eventuale esecuzione d'ufficio. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha esaminato nel merito la legittimità dell'ordinanza di demolizione. Ai fini della gestione dell'arretrato e della selezione dei ricorsi che richiedono un'effettiva trattazione del merito, ha disposto che le parti costituite dichiarino se permanga l'interesse alla decisione, oppure siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, devono essere indicate anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il termine per il deposito delle dichiarazioni è fissato al 30 settembre 2026. Le spese non sono disciplinate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del Tribunale e alla formazione dei ruoli di udienza con i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Esprime il dovere di cooperazione del giudice e delle parti ai fini della ragionevole durata del processo, posto a fondamento della richiesta di aggiornamento sull'interesse alla decisione e sulle eventuali cause di definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella gestione dei ruoli di udienza, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se persista l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere.
- Quando la parte dichiara la persistente attualità dell'interesse alla decisione, il giudice può richiedere contestualmente l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione.
- La cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la ragionevole durata del processo costituisce il fondamento della richiesta di aggiornamento sull'interesse alla prosecuzione del giudizio e contribuisce alla selezione dei ricorsi da inserire nei ruoli di udienza.
Come è indicizzato
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