Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29325/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione e confermato le statuizioni civili derivanti da condanna per diffamazione (due post su Facebook). Il ricorso per cassazione deduceva, in termini sommari e non rubricati, violazione di legge per omessa valutazione della tesi difensiva alternativa, vizi di motivazione, travisamento delle dichiarazioni dei testi (Galasso, Sabatino, Pinto), e censurava la conferma delle statuizioni civili e l'eccessività della liquidazione delle spese della parte civile e l'assenza di sottoscrizione del difensore

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e difetto di specificità nella indicazione dei motivi (mancata indicazione dei casi di cui all'art. 606 c.p.p. e assenza di chiara rubrica del vizio). In subordine, la Corte ha ritenuto che le doglianze proponevano una rivalutazione di merito (affidabilità dei testi e interpretazione dei post), inammissibile in sede di legittimità poiché la valutazione probatoria spetta al giudice di merito. Le censure sulla quantificazione del danno morale sono state ritenute manifestamente infondate (liquidazione equitativa è legittima); quelle sulle spese della parte civile generiche e aspecifiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali di cassazione e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Le spese a favore della parte civile in questo grado non sono state riconosciute, essendo la parte civile limitata a richiedere l'inammissibilità senza fornire un concreto contributo difensivo

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la necessità che il ricorso indichi chiaramente a quale ipotesi di vizio prevista dall'art. 606 si riferisce: la genericità o la mancanza di specificazione comporta inammissibilità del ricorso per difetto di specificità

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo del ricorrente di specificare i motivi, sotto pena di a-specificità; il ricorrente deve indicare chiaramente le ragioni di doglianza

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Consente la enunciazione dei motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione; la Corte rileva comunque che il motivo enunciato dal ricorrente risultava discorsivo e non sufficientemente specifico

  • art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (e successive proroghe/modifiche)

    Norma procedurale che ha consentito il deposito di requisitoria e conclusioni scritte e la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto in base al regime di trattazione camerale non partecipata

  • art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n.103)

    Consente la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente

Massime di principio

  • In cassazione è essenziale indicare con precisione le ragioni di doglianza e collegarle alle specifiche lettere di cui all'art. 606 c.p.p.; la genericità o la mancanza di rubrica del vizio conduce all'inammissibilità
  • La Corte di legittimità non può riesaminare i fatti o la valutazione della prova fatta dal giudice di merito; le doglianze che chiedono una diversa valutazione dell'attendibilità dei testi o una rivisitazione del materiale probatorio sono inammissibili
  • Per censurare la motivazione di merito occorre dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione nel testo della decisione impugnata; non è sufficiente prospettare una interpretazione alternativa
  • Se si contesta un presunto travisamento delle dichiarazioni dei testi, il ricorrente deve riprodurre integralmente o riportare con puntualità i contenuti rilevanti delle dichiarazioni per consentire alla Cassazione di valutare l'effettiva portata del vizio
  • La liquidazione del danno morale, per la sua natura, può essere operata in via equitativa e la indicazione dei fatti e del percorso logico è di norma sufficiente a giustificare l'ammontare
  • In giudizi camerali non partecipati la parte civile che si limita ad aderire alle conclusioni della Procura generale senza fornire un concreto contributo alle difese non ottiene la liquidazione delle spese di questo grado
  • Ricorrere in modo non specifico comporta rischio di condanna per spese e di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando la Corte ritenga la parte in colpa per la determinazione dell'inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.