Cassazione Penale, Sentenza n. 31549/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per omicidio colposo (aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione) per avere l'imputato, alla guida di un autocarro per lo smaltimento rifiuti, agganciato e trascinato a terra un ciclista causando la morte. La difesa deduceva vizio della motivazione e travisamento probatorio per omissione: in particolare contestava l'errata misurazione dell'autocarro (che avrebbe alterato parametri cinematici e dinamici usati nelle ricostruzioni), la valutazione sulla visibilità del ciclista (presunto "punto cieco"), il colore degli abiti della vittima, l'assenza di illuminazione sulla bicicletta e l'orario notturno
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure sollevate si limitassero a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito e non dimostrassero un vero e proprio vizio del percorso motivazionale. La Corte ha quindi confermato la valutazione probatoria dei giudici di merito, che avevano ritenuto attendibili le ricostruzioni del consulente del PM e del perito del giudice, anche sulla base di rilievi fotografici e di un esperimento. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
a norma dell'art. 616, cod. proc. pen.
Dispositivo che autorizza la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato dalla Corte in presenza di ricorso manifestamente infondato
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (sez. 6 n. 47204/2015, Musso; sez. 6 n. 25255/2012, Minervini)
richiamati orientamenti giurisprudenziali (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini)
Principio per cui la Corte di cassazione è preclusa dall'operare una rivalutazione del merito e dalla sostituzione della propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito, se non è dimostrato un vizio del percorso motivazionale che ne comprometta la capacità dimostrativa
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
cfr. C. cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla misura delle sanzioni per ricorsi inammissibili; utilizzata per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della sanzione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le prove: un ricorso che si limiti a proporre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie è generalmente inammissibile.
- Per impugnare efficacemente una valutazione probatoria in cassazione occorre dimostrare un vizio specifico e rilevante della motivazione (contraddittorietà, omissione rilevante, illogicità) e non solo proporre una diversa lettura dei dati.
- Le perizie concordanti fra consulenti del PM e perito del giudice, supportate da elementi oggettivi (fotografie, esperimenti, registrazioni), rafforzano la tenuta della ricostruzione e rendono più difficile il successo di censure basate su rilievi tecnici non decisivi.
- Errori tecnici formali (es. misurazioni) sono rilevanti in cassazione solo se è dimostrabile che hanno effettivamente alterato la decisione: la mera deduzione teorica non è sufficiente.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna per spese e ammenda ex art. 616 c.p.p. quando il ricorso risulti manifestamente infondato.
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