Cassazione Civile, Sentenza n. 17342/2020 del 19/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di rettifica e liquidazione (16/06/2009) con il quale l'Agenzia aveva elevato a 1.840.000 euro il valore di un terreno edificabile trasferito in permuta. La contribuente deduceva che l'Agenzia non aveva considerato, nella stima, gli oneri di urbanizzazione che la stessa aveva sostenuto prima della cessione (elemento che giustificava il valore dichiarato di 1.180.000 euro) e denunciava altresì la nullità dell'avviso per carenza di motivazione e per mancata allegazione/trascrizione degli elementi di stima richiamati dall'Ufficio (trasferimenti dell'ultimo triennio). L'Agenzia impugnava la sentenza di appello sostenendo, a monte, che gli oneri di urbanizzazione non debbano essere sottratti alla base imponibile e, inoltre, contestava la valutazione sulla motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte di legittimità non ha esaminato il merito delle censure sostanziali perché ha dichiarato il ricorso improcedibile per ragione di rito: il ricorrente non ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e la copia della sentenza non era altrimenti nella disponibilità della Corte. La Corte ha rifiutato di applicare le recenti aperture interpretative in materia di documenti digitali, ritenendo inapplicabile il principio delle Sezioni Unite relativo al "ricorso nativo digitale" al caso analogico qui presente. Esito: ricorso dichiarato improcedibile; Agenzia condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società intimata.
Norme richiamate
art. 43 comma 1 lett. B; art. 51; art. 52; art. 43 testualmente: "dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta"
L'Agenzia invocava l'art. 43 per sostenere che, nelle permute, la base imponibile è costituita dal valore del bene e che gli oneri di urbanizzazione andrebbero considerati incorporati nel corrispettivo, non sottratti alla base imponibile
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Citata dall'Agenzia in ordine al requisito motivazionale dell'atto impositivo e alla necessità di adeguata informazione dei presupposti di fatto e dei criteri utilizzati per la rettifica
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione, in particolare art. 360, 1° comma, n. 3); art. 369, comma 2, n. 2; art. 372; art. 57
Art. 360 invocato per formulare i motivi di diritto; art. 369 comma 2 n.2 impone a pena di improcedibilità il deposito della copia autentica della sentenza impugnata; art. 372 consente il deposito separato di documenti concernenti l'ammissibilità/procedibilità; art. 57 riguarda l'attestazione di conformità
Costituzione italiana
Richiamate per bilanciare l'esigenza di formalità procedurali con il diritto di accesso alla giustizia e al giusto processo
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.)
Richiamata in tema di effettività della tutela giurisdizionale e proporzionalità delle limitazioni all'accesso al giudice
Massime di principio
- In materie di cassazione in ambiente analogico è imprescindibile depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata (art. 369 c.p.c. comma 2 n.2); la mancata produzione non viene surrogata dalla semplice mancata contestazione della controparte
- Se la copia autentica della sentenza è comunque presente negli atti del procedimento alla Corte (depositata da altra parte), può valere per evitare l'improcedibilità: in assenza di tale disponibilità, l'omissione è causa di improcedibilità
- Quando si contestano atti dell'Amministrazione finanziaria è opportuno che l'atto impositivo indichi il criterio astratto adottato per la rettifica e, se possibile, metta a disposizione gli elementi di stima; tuttavia la Corte di legittimità in questo caso non ha deciso sul punto per motivi procedurali
- Per il contribuente che vuole dimostrare la congruità del valore dichiarato è utile documentare eventuali oneri sostenuti (es. oneri di urbanizzazione) e ogni titolo/atto che dimostri l'effettivo valore del bene al momento del trasferimento
- In casi misti (questioni di merito e profili processuali) è strategico adempiere tempestivamente anche agli obblighi formali (es. deposito copie autenticate, relata di notifica) perché il mancato rispetto può precludere la valutazione del merito
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