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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28161/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Bologna del 10/02/2014 e, in via subordinata, trasmissione degli atti per la restituzione nel termine avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18/06/2019. L'istante deduceva di essere rimasta incolpevolmente ignara del procedimento e delle sentenze in quanto il difensore di fiducia (Avv. Alessandro Cristofori) avrebbe interrotto le relazioni dirette prima della sentenza di primo grado e non le avrebbe comunicato gli esiti; la ricorrente era stata arrestata in Albania il 12/10/2024 in esecuzione di domanda di estradizione e ha avuto conoscenza delle condanne solo allora. Si invocava altresì l'applicabilità della normativa previgente (ante L.67/2014) relativa al processo in absentia e il principio secondo cui la sola condizione di latitanza non prova rinuncia alle facoltà di difesa.

La decisione

Istanza respinta. La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile il testo di cui all'art.175 cod. proc. pen. nella versione antecedente alla L.67/2014 (per effetto dell'art.15-bis, comma 2, L.67/2014) e ha valutato che sussistono elementi concreti che dimostrano l'effettiva conoscenza del procedimento da parte della Shapka e la sua volontaria rinuncia a comparire. La decisione si è fondata sui seguenti elementi: nomina e perdurante esercizio della difesa di fiducia da parte dell'Avv. Cristofori per tutti i gradi di giudizio; esecuzione delle notifiche ex art.165 cod. proc. pen.; impugnazioni promosse dal difensore (anche in Cassazione); mancata comunicazione ai giudici, nel corso del procedimento, di una interruzione del rapporto tra difensore e assistita; la missiva del 10/11/2024 inviata al nuovo difensore, dopo l'arresto, non è idonea a reagire la presunzione di conoscenza. Per tali ragioni la restituzione nel termine è preclusa. Inoltre, la Corte ha escluso la condanna alle spese processuali per il rigetto dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (testo anteriore alla L. 67/2014)

    "se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica."

    La norma disciplina la restituzione nel termine per le sentenze contumaciali: è preclusa quando l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o ha volontariamente rinunciato. La Corte ha applicato questa formulazione in quanto il procedimento era iniziato prima dell'entrata in vigore della L.67/2014.

  • art. 15-bis, comma 2, L. n. 67/2014

    "le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità"

    Stabilisce la retroattività della disciplina previgente per i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della L.67/2014 nelle ipotesi indicate; la Corte ne ha fatto applicazione determinando il regime normativo concreto (art.175 ante L.67/2014).

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Norma sulle notifiche all'imputato contumace mediante il difensore eletto domiciliatario: le notifiche eseguite ai sensi dell'art.165, unitamente all'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, producono una presunzione che l'imputato sia stato informato degli atti; questa presunzione può essere superata solo con allegazioni e prove concrete, non con mere dichiarazioni tardive.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 317/2009

    Citata dalla difesa a sostegno della possibilità di restituzione anche se l'impugnazione è stata proposta dal difensore. La Corte di cassazione ha ritenuto che il principio invocato non scalfisca la presunzione di conoscenza derivante dall'esercizio continuativo della difesa di fiducia e dalle notifiche, quando non sia stata comunicata al giudice l'interruzione del rapporto fiduciario.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Kaya, Daryf, Hoxha e altre citate)

    Si distingue tra difensore d'ufficio e difensore di fiducia: la latitanza non esclude automaticamente la possibilità di restituzione se l'imputato era difeso d'ufficio, mentre la persistenza di un rapporto con un difensore di fiducia che ha esercitato le facoltà difensive (elezione di domicilio, impugnazioni) costituisce un elemento importante per ritenere l'effettiva conoscenza del procedimento, salvo prova della comunicazione al giudice dell'interruzione del rapporto.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha nominato e mantenuto un difensore di fiducia che ha seguito il processo e ha esercitato facoltà difensive (notifiche, impugnazioni), sussiste una presunzione di effettiva conoscenza del procedimento che rende oltremodo difficile ottenere la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale.
  • Per superare la presunzione di conoscenza, non basta dichiarare ex post che i rapporti con il difensore si erano interrotti: è necessario allegare e, se possibile, provare circostanze concrete (impossibilità oggettiva di contatto, comunicazioni al giudice dell'interruzione o rinuncia del difensore) che giustifichino l'incolpevole ignoranza.
  • La sola condizione di latitanza non è sufficiente a escludere la restituzione se l'imputato era assistito da difensore d'ufficio; viceversa, quando è presente un difensore di fiducia la latitanza assume un valore probatorio differente perché il domicilio eletto presso il difensore e le notifiche ne favoriscono la presunzione di conoscenza.
  • Le notifiche eseguite ex art.165 cod. proc. pen. e l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia producono una forte presunzione che l'imputato sia stato informato degli atti: chi contesta tale presunzione deve fornire allegazioni plausibili e prove delle ragioni impeditive del contatto.
  • La comunicazione tardiva al nuovo difensore o all'autorità giudiziaria (es. missiva inviata dopo l'arresto) è generalmente insufficiente a modificare la valutazione di conoscenza effettiva se, nel frattempo, il difensore di fiducia ha continuato a esercitare le facoltà processuali senza comunicare alcuna interruzione.
  • Se il procedimento è iniziato prima dell'entrata in vigore della L.67/2014 e l'imputato era contumace senza decreto di irreperibilità, si applica la disciplina antecedente (art.175 ante L.67/2014) per valutare la restituzione nel termine.

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