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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20128/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della lavoratrice volta ad avvalersi dell'"opzione donna". Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità delle questioni affrontate e per la successiva stabilizzazione dell'orientamento giurisprudenziale.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'INPS alla domanda, presentata il 9 giugno 2015, di liquidazione della pensione di anzianità in base all'art. 1, comma 9, L. 243/2004, il c.d. regime sperimentale "opzione donna". L'interessata, secondo quanto ricostruito dalla Corte, aveva già maturato i requisiti ordinari per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi di contribuzione) e chiedeva comunque di accedere al trattamento con il sistema contributivo per ottenere un importo più favorevole. La Corte d'appello aveva ritenuto che la norma non limitasse l'accesso alle sole lavoratrici prive dei requisiti ordinari e che potesse quindi essere invocata anche da chi li avesse già maturati. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 1, comma 9, L. 243/2004, sostenendo che la finalità della misura fosse quella di agevolare l'anticipazione dell'accesso al pensionamento e non di consentire una scelta del sistema di calcolo più vantaggioso a chi fosse già titolare del diritto a pensione secondo le regole ordinarie.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come norma di deduzione del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 1, comma 9, L. 23 agosto 2004, n. 243

    «possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a cinquantasette anni per le lavoratrici dipendenti e a cinquantotto anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180»

    La disposizione introduce una deroga ai requisiti ordinari e consente un accesso anticipato al pensionamento; non è uno strumento di mera scelta del trattamento più favorevole da parte di chi abbia già maturato i requisiti ordinari.

  • art. 1, commi 3 e 8, L. 23 agosto 2004, n. 243

    Sono richiamati come ipotesi di esenzione che mantengono invariati i previgenti requisiti di accesso alla pensione, nel medesimo contesto delle fattispecie di ultrattività dei requisiti precedenti.

  • art. 1, comma 23, L. 8 agosto 1995, n. 335

    È indicato come lo specifico strumento previsto dall'ordinamento per l'opzione al calcolo contributivo da parte di chi voglia avvalersi del regime più favorevole, distinto dall'"opzione donna".

  • art. 2, comma 1, D.L. 28 settembre 2001, n. 355, conv. con modif. in L. 27 novembre 2001, n. 417

    È richiamato quale intervento interpretativo che ha poi sancito la disciplina dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 23, L. 335/1995.

Massime di principio

  • Una disciplina pensionistica di favore che introduce un accesso anticipato in via derogatoria deve essere interpretata in coerenza con la sua funzione di anticipazione del trattamento e non può essere utilizzata come strumento di mera scelta del regime di calcolo più vantaggioso da parte di chi abbia già maturato i requisiti ordinari.
  • La finalità derogatoria di una norma può essere ricavata non solo da un'espressa formula legislativa, ma anche dal dato testuale, dal sistema delle disposizioni e dalla collocazione della norma nel più ampio quadro dell'ordinamento.
  • Quando l'ordinamento prevede uno specifico istituto per la scelta del sistema contributivo da parte di chi sia già in possesso dei requisiti ordinari, tale istituto non può essere surrettiziamente sostituito da una diversa disciplina speciale costruita per il pensionamento anticipato.
  • Il favor per il lavoratore o per la lavoratrice non consente di oltrepassare i limiti oggettivi e soggettivi fissati dalla legge per l'accesso a un beneficio previdenziale derogatorio.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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