Cassazione Penale, Ordinanza n. 23710/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per furto pluriaggravato e danneggiamento. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, c.p., sostenendo in sostanza che l'aggravante fosse stata ritenuta illegittimamente; la doglianza, tuttavia, si risolveva in contestazioni di merito e di fatto sulla ricostruzione della concreta situazione offensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla minorata difesa era, in realtà, una critica di fatto non consentita in sede di legittimità e che, comunque, era manifestamente infondata perché la motivazione della decisione di merito era logica e corretta nell'applicazione dei criteri giuridici per il riconoscimento dell'aggravante. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza aggravante della minorata difesa è configurabile quando la concreta situazione di tempo, luogo o persona abbia reso più difficile la difesa della vittima; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, non è sindacabile in cassazione come mera censura di fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre sotto il nomen di violazione di legge una censura che, in realtà, miri a contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La circostanza aggravante della minorata difesa può essere riconosciuta quando il giudice spieghi in modo coerente le ragioni per cui la concreta condizione della vittima ha ridotto le possibilità di autodifesa o di protezione del bene aggredito.
- Il ricorso è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi logici e la doglianza si limiti a riproporre una diversa lettura del compendio fattuale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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