Cassazione Penale, Ordinanza n. 03472/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non esente da colpa del ricorrente, segue anche la condanna alla sanzione pecuniaria. La sentenza di merito resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 24/01/2025. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva già affrontato e disatteso, con argomenti ritenuti corretti dalla Suprema Corte, due questioni: la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su due motivi generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate in appello, senza apportare reali elementi critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte rileva che la censura sulla mancata riqualificazione del fatto in tale ipotesi attenuata era già stata adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, e che il ricorso si limita a riproporla in modo generico.
La norma non è espressamente citata, ma la questione del diniego della sospensione condizionale della pena presuppone la valutazione discrezionale del giudice sul trattamento sanzionatorio; il ricorso è stato ritenuto generico anche su questo punto.
Non è espressamente citato nel testo, ma può essere solo implicitamente evocato dalla doglianza sul trattamento sanzionatorio; tuttavia il contenuto della sentenza non consente ulteriori precisazioni.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla mancata riqualificazione del fatto in una fattispecie attenuata deve indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto che renderebbero erronea la qualificazione operata dai giudici di merito; la mera riproposizione della tesi difensiva non è sufficiente.
- La censura sul diniego della sospensione condizionale della pena deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non può risolversi in una contestazione generica della valutazione effettuata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03362/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03365/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03367/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03368/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03370/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03378/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →