Cassazione Penale, Sentenza n. 11314/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di un immobile adibito a magazzino contenente merce con marchi contraffatti. Presenta due motivi: (1) violazione di legge per presunta 'mutazione' della fattispecie contestata rispetto all'incolpazione provvisoria, sostenendo che l'ordinanza attribuirebbe al ricorrente non la sola detenzione ma la cessione/vendita della merce, impedendogli di difendersi adeguatamente; (2) violazione in tema di competenza territoriale: il ricorrente sostiene che le condotte sarebbero state tutte compiute a Milano, che l'aggravante del nesso teleologico sarebbe stata introdotta solo dal Tribunale del riesame e non risultava nell'incolpazione, che il Tribunale avrebbe utilizzato atti non trasmessi o non presenti nel fascicolo e che, in ogni caso, il primo reato contestato doveva essere la ricettazione attribuita al ricorrente quale fornitore dei beni che altri avrebbero dovuto vendere.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e lo respinge. Sulla motivazione: il primo motivo è ritenuto generico e privo di fondamento perché la motivazione del Tribunale fa riferimento all'ingiustificata disponibilità dei beni e alla finalità commerciale deducibile dal numero e dalla tipologia degli oggetti; non emerge alcuna mutazione della condotta contestata né mancanza di motivazione. Il secondo motivo è respinto richiamando i principi delle Sezioni Unite: per configurare la connessione teleologica ai fini della competenza non è richiesta l'identità degli autori tra reato mezzo e reato fine, ma è necessaria la prova che l'autore del reato mezzo avesse presente la finalizzazione della propria condotta o che i successivi illeciti fossero stati programmati nelle loro linee essenziali. Nel fascicolo vi sono elementi che consentono di ritenere la consapevolezza del rapporto finalistico tra i soggetti coinvolti; la mancata trasmissione formale di singole dichiarazioni è considerata irrilevante se il contenuto risulta da altri atti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e correlati).
Norme richiamate
Decreto-legge 28/10/2020, n.137 art. 23, comma 8 (conv. legge 18/12/2020, n.176)
Riferimento alle forme procedurali adottate per la trattazione del ricorso (modalità previste per la celebrazione delle udienze nel periodo indicato).
art. 12, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza per connessione teleologica; interpretata in senso tale da non richiedere l'identità degli autori dei reati ma l'esistenza di un nesso finalistico e della consapevolezza/programmabilità degli illeciti successivi, idoneo a spostare la competenza territoriale.
Giurisprudenza Sezioni Unite (sent. n. 53390/2017; sent. n. 28659/2017 - Gargiulo)
Principi consolidati richiamati dalla Corte: per la connessione teleologica è necessario accertare che l'autore del reato 'mezzo' avesse presente l'uso finalizzato della condotta ai fini del reato 'fine' o che i successivi illeciti fossero programmati nelle linee essenziali.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e prevede la possibilità di comminare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso, valutata equitativamente in base ai profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Le censure generiche che non indicano specifici passaggi della motivazione impugnata rischiano l'inammissibilità: la difesa deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento.
- Per sostenere una presunta 'mutazione' del fatto tra incolpazione e provvedimento (es. da detenzione a vendita) è necessario provare concretamente che il giudice abbia effettivamente riformulato la fattispecie al punto da pregiudicare l'esercizio della difesa; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- La connessione teleologica ai fini della competenza territoriale non richiede l'identità degli autori dei reati collegati, ma richiede elementi che dimostrino la consapevolezza o la programmabilità del reato 'fine' da parte dell'autore del reato 'mezzo'.
- La mancata presenza formale di singoli atti o dichiarazioni nel fascicolo può essere irrilevante se il loro contenuto è comunque riportato in altri atti di indagine: la difesa deve indicare e dimostrare l'effettiva rilevanza e la eventuale assenza di quel materiale.
- In fase cautelare e di riesame la valutazione si fonda spesso sulle incolpazioni provvisorie e sugli elementi oggettivi disponibili (temporalità, natura e numerosità dei beni, modalità di detenzione): contestazioni sulla pregiudizialità tra condotte devono essere argomentate con riferimento a questi elementi.
- Ricorsi infondati o meramente prospettivi possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende); la difesa dovrebbe pertanto valutare la fondatezza concreta e documentale delle censure prima di proporre ricorso.
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