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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39702/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale, affermando che l'ordinanza impugnata era un atto interlocutorio non autonomamente impugnabile ai sensi del principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo configurabile alcuna abnormità. Le doglianze avrebbero potuto eventualmente essere fatte valere insieme al provvedimento conclusivo del procedimento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento di esecuzione a carico dell'imputato, la corte d'appello aveva concesso termine a difesa al difensore d'ufficio, ritenendo insussistenti le condizioni di cui all'art. 108, comma 2, c.p.p. per abbreviarne i termini. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso avverso tale ordinanza, censurando implicitamente la decisione con cui era stato riconosciuto il termine a difesa. La Corte di cassazione ha però rilevato che si trattava di un provvedimento meramente interlocutorio, non rientrante tra quelli impugnabili in base al principio di tassatività delle impugnazioni, salvo il caso di abnormità, non dedotto né ravvisato nel caso concreto. Ha quindi ritenuto che eventuali censure avrebbero potuto essere proposte unitamente al provvedimento definitorio del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 2, c.p.p.

    abbreviazione dei termini di legge

    richiamato per escludere che, nel caso concreto, ricorressero le condizioni per ridurre i termini a difesa concessi al difensore d'ufficio.

  • art. 568 c.p.p.

    principio di tassatività delle impugnazioni

    i provvedimenti meramente interlocutori non sono autonomamente impugnabili, salvo che non presentino caratteri di abnormità.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni penali, solo i provvedimenti espressamente impugnabili o comunque qualificabili come abnormi possono essere oggetto di ricorso autonomo; gli atti meramente interlocutori restano, di regola, sottratti all'impugnazione immediata.
  • Le ordinanze di rinvio o i provvedimenti che non determinano una stasi irrimediabile del procedimento non sono autonomamente ricorribili per cassazione.
  • Le censure contro un provvedimento interlocutorio devono essere, di regola, veicolate insieme all'impugnazione del provvedimento definitorio del procedimento, salvo che il provvedimento presenti i caratteri dell'abnormità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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