Cassazione Penale, Sentenza n. 9529/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per i reati di contraffazione e ricettazione (artt. 474 e 648 c.p.). Denunciava: (i) vizi di motivazione e violazione di legge per non aver riconosciuto la "grossolanità" della contraffazione tali da escludere la responsabilità penale (sostenendo che l'interesse tutelato fosse la libera determinazione dell'acquirente e non la "fede pubblica"); (ii) errore nel rifiuto di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., richiesta in appello con riferimento al solo reato di cui all'art. 474 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando il consolidato orientamento secondo cui l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e integra reato di pericolo anche senza inganno, dunque la "grossolanità" della contraffazione non è rilevante di per sé. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.156/2020 (che ha reso applicabile l'art. 131-bis anche ai reati privi di minimo edittale) e dei principi recenti delle Sezioni Unite sulla continuazione, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste perché rivaluti, alla luce dei mutati presupposti normativi, l'applicabilità dell'esclusione della punibilità ex art. 131-bis ai reati ascritti al FALL. In pratica la condanna sul punto sostanziale è stata confermata, ma la vicenda è stata rimessa al giudice di merito perché valuti la possibile esclusione della punibilità per particolare tenuità.
Norme richiamate
Il reato punisce la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto; tutela la "fede pubblica" (affidamento dei cittadini nei marchi), è un reato di pericolo e non richiede la realizzazione dell'inganno né la verifica della "grossolanità" della contraffazione
Riferimento al reato di ricettazione contestato in combinazione; la valutazione dell'applicabilità di 131-bis deve considerare anche le caratteristiche della ricettazione contestata
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; va valutata concretamente anche quando manchi un minimo edittale, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale e dei criteri interpretativi delle Sezioni Unite
Corte Costituzionale, sent. n. 156 del 21/07/2020
Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la parte dell'art. 131-bis che escludeva l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale, consentendo quindi l'applicazione della causa anche a tali reati
Sezioni Unite, pronunce recenti (Sez. U, 27/01/2022 e giurisprudenza di legittimità)
Hanno precisato che la continuazione fra reati non esclude automaticamente la particolare tenuità ex art. 131-bis; la continuazione può essere ostativa solo se, concretamente valutata, integra condizioni che escludono la tenuità o mostrano abitualità
Massime di principio
- Il delitto di cui all'art. 474 c.p. tutela la "fede pubblica" nei marchi e può configurarsi anche senza che ci sia inganno concreto degli acquirenti; la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente il reato
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.156/2020, l'art. 131-bis c.p. può essere applicato anche ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale, quindi la mancanza di pena minima non è più motivo automatico di esclusione
- La sussistenza di più reati unificati dalla continuazione non impedisce di per sé l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità: va svolta valutazione concreta sul caso per accertare se ricorrano i requisiti di gravità/abitus vietati da 131-bis
- Il giudice di merito, alla luce dei mutati presupposti normativi e giurisprudenziali, deve riesaminare l'applicabilità dell'art. 131-bis anche d'ufficio; la Cassazione può annullare e rinviare per consentire tale valutazione
- Nelle difese per reati contro la proprietà intellettuale/contraffazione è utile argomentare sia sul requisito dell'inganno sia, alternativamente, sulla particolare tenuità della condotta per ottenere l'esclusione della punibilità
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