Sentenza del 03/02/2023 n. 39 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento suppletivo e di rettifica relativi a nuova liquidazione dell'IVA all'importazione (per euro 273.561,22 e 786.046,24) emessi perché le dichiarazioni d'intento presentate dagli importatori WW S.r.l. e ZZ S.p.A. risultavano inattendibili e quindi non idonee a garantire l'esenzione IVA. XX, che aveva agito come rappresentante doganale indiretto/dichiarente tramite Centri di Assistenza Doganali (CAD), contestava di essere ritenuta responsabile in solido per l'IVA dovuta dagli importatori; la trattazione era stata sospesa in attesa della pronuncia pregiudiziale della CGUE (causa C-714/20).
La decisione
Il collegio ha respinto i ricorsi riuniti. Pur prendendo atto della pronuncia della CGUE (C-714/20) e della successiva pronuncia della Corte di Cassazione citata dalla ricorrente, il Tribunale ha deciso di aderire all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione anteriore alla decisione europea, ritenendo che, nel caso concreto, la normativa nazionale e comunitaria (articoli del Codice Doganale e disposizioni correlate, normativa sui CAD e sulle procedure semplificate) permettano di ritenere il dichiarente/dichiarante doganale indiretto solidalmente responsabile con l'importatore per l'IVA non versata a causa di documentazione inesatta o falsa. Per tali ragioni i ricorsi sono stati rigettati e le spese compensate fra le parti.
Norme richiamate
art. 45.2, CDU
richiamata in relazione alla costituzione di garanzie bancarie per la sospensione dell'esecutività; norma citata come base procedurale per garanzie richieste dall'Ufficio.
art. 267 TFUE
norma che autorizza il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; utilizzata dalla CTP per sospendere i giudizi e porre quesiti interpretativi alla CGUE.
art. 77, par. 3, CDU
richiamato dall'Ufficio per sostenere che il dichiarante assume obbligazioni verso l'autorità doganale e quindi può essere ritenuto responsabile (in base alla normativa doganale) per gli obblighi connessi all'importazione, incluso il pagamento di tributi.
citato come norma rilevante per gli obblighi IVA all'importazione; l'Ufficio lo interpreta unitamente alle norme doganali per ritenere il dichiarante coobbligato.
Regolamento CEE 2193/92, art. 201, terzo comma
prevede che quando una dichiarazione doganale è resa sulla base di dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi, le persone che hanno fornito tali dati e che avrebbero dovuto conoscere l'erroneità possono essere considerati debitori; il Collegio lo utilizza per fondare la solidarietà anche in relazione all'IVA.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38
richiamato per sostenere che chi "si ingerisce" nell'operazione doganale può essere vincolato all'obbligazione tributaria, contribuendo a giustificare la solidarietà del dichiarante.
Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale), art. 76
disciplinante le procedure semplificate e il ruolo di chi presenta la dichiarazione; il giudice lo usa per qualificare il CAD/dichiarante che agisce in procedura domiciliare come dichiarante responsabile.
Legge n. 213/2000 e D.M. Finanze n. 549/1992
normative che hanno regolato i requisiti e l'attività dei Centri di Assistenza Doganali (CAD) e le procedure semplificate; poste a fondamento del regime di responsabilità e della ragione per cui il CAD, agendo come dichiarante, assume responsabilità in solido.
L. n. 374/1990, art. 12
richiamata in giurisprudenza per affermare che lo spedizioniere che opera in regime semplificato può rispondere solidalmente per dazi e imposte; utilizzata in analogia per l'IVA.
Causa C-714/20, CGUE (sentenza 12/05/2022)
la CGUE ha affermato che, nell'ordinamento italiano, il rappresentante doganale indiretto non può essere designato come debitore IVA in solido con l'importatore se non esiste una disposizione nazionale che lo preveda in modo esplicito e inequivocabile; la Commissione Tributaria però ha ritenuto che, nel complesso del diritto nazionale e comunitario, si possa comunque ricavare una responsabilità solidale nel caso concreto.
Sentenza Corte di Cassazione n. 23526/2022
richiamata dalla ricorrente per sostenere che, alla luce della pronuncia della CGUE, la responsabilità del pagamento dell'IVA grava sul solo importatore in assenza di norma specifica; il Collegio tuttavia ha ritenuto di mantenere l'orientamento precedente alla pronuncia europea nel caso concreto.
Massime di principio
- La responsabilità del rappresentante doganale indiretto per l'IVA all'importazione può essere affermata se, alla luce del complesso delle norme nazionali e comunitarie applicabili, risulta in modo non equivoco che il dichiarante ha assunto obbligazioni nei confronti dell'amministrazione doganale (es. quando agisce come dichiarante in nome proprio in procedure semplificate).
- La pronuncia della CGUE richiede che lo Stato membro preveda in modo esplicito e inequivocabile la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per l'IVA; tuttavia i giudici nazionali possono ritenere che tale responsabilità emerga dalla lettura sistematica delle norme doganali e tributarie se i testi e la prassi lo consentono.
- Chi opera come CAD o spedizioniere con facoltà di presentare dichiarazioni in proprio deve verificare con diligenza i documenti forniti dall'importatore (dichiarazioni d'intento, attestazioni di esportatore abituale); l'inerzia o la partecipazione a dichiarazioni false può legittimare la chiamata in solidarietà per il tributo non versato.
- In situazioni di oscillazione giurisprudenziale su un punto di diritto decisivo (qui la responsabilità solidale), i giudici possono compensare le spese di causa; gli operatori dovrebbero porre attenzione alla costituzione di garanzie e alla gestione del rischio attraverso contratti e verifiche preventive.
- Per chi contesta la responsabilità, è strategico invocare la necessità di una norma nazionale esplicita dopo la giurisprudenza della CGUE; per l'Amministrazione, è strategico dimostrare che il quadro normativo e la prassi attribuiscono comunque obblighi al dichiarante.
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