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Sentenza

Sentenza del 03/02/2023 n. 1011 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l'avviso perché l'eredità era stata accettata con beneficio d'inventario e, secondo loro, il credito relativo alle imposte (in particolare imposta di successione e imposte ipotecarie/catastali) poteva sorgere solo dopo la chiusura della procedura di liquidazione e la determinazione definitiva dello stato di graduazione delle passività. Denunciavano inoltre vizi procedurali (mancata fissazione dell'udienza cautelare e pubblica udienza ai sensi dell'art. 27 DL 137/2020) e supposta omissione dell'Ufficio nell'includere passività deducibili nella formazione dell'accertamento.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria della Campania, II Sezione di Salerno, ha rigettato l'appello. Ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso per omessa dichiarazione di successione, specificando però che l'atto riguardava imposte ipotecarie e catastali (e non l'imposta di successione, dato che l'asse rientrava in franchigia) e che, sebbene l'Ufficio possa procedere all'accertamento quando l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario non presenta la dichiarazione nel termine previsto, l'effettiva esazione delle imposte deve attendere la chiusura della procedura di liquidazione e la definizione dello stato di graduazione, procedendo solo entro la misura del residuo attivo eventualmente spettante all'erede. Le questioni procedurali segnalate non hanno comportato pregiudizio alla difesa: le nullità di primo grado si trasformano in motivi d'appello e il giudice di secondo grado è tenuto a decidere nel merito. Per queste ragioni l'appello è stato respinto e le spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 485

    Stabilisce il termine di tre mesi per la redazione dell'inventario dopo l'accettazione con beneficio d'inventario; richiamato per definire i termini entro cui l'erede deve operare e condizionare gli obblighi fiscali connessi.

  • T.U. successioni (n. 349/1990), art. 31

    art. 31 del T.U. n. 349/1990

    Prevede che la dichiarazione di successione debba essere presentata dall'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario entro un anno dalla redazione dell'inventario; richiamato per giustificare l'accertamento in caso di omissione.

  • T.U. successioni (n. 349/1990), art. 35

    Attribuisce all'Ufficio del Registro il potere di accertare l'attivo ereditario e liquidare l'imposta sulla base dei dati raccolti qualora la dichiarazione non sia presentata nei termini.

  • D.Lgs. n. 347/1990

    decreto legislativo n. 347 del 31 ottobre 1990

    Norma la disciplina delle imposte ipotecarie (e, in connessione, l'ambito di applicazione delle imposte indirette relative alle formalità immobiliari), citata per spiegare la natura delle imposte contestate.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 32 e 47

    artt. 32, 47, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla sospensione cautelare; la Corte ha ritenuto che la mancata fissazione dell'udienza cautelare non abbia leso il diritto di difesa, essendo la questione decisa nel merito in sede d'appello.

  • DL 137/2020, art. 27

    art. 27 DL 137/2020, comma 2

    Richiamato in relazione alla richiesta di pubblica udienza: la Corte ha ritenuto che, in sede d'appello, eventuali ulteriori difese avrebbero potuto essere valutate dal giudice del gravame e che la mancata fissazione non ha comportato nullità pregiudizievole.

  • Giurisprudenza Cassazione, Cass. n. 11458/2018

    Principio secondo il quale l'accettazione con beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'erede anche nei confronti dell'erario: l'Amministrazione può notificare l'atto ma non può esigere le imposte fino alla chiusura della liquidazione dei debiti ereditari e ove permanga un residuo attivo.

  • Giurisprudenza Cassazione, Cass. n. 14847/2015

    Cass. n. 14847 del 15/07/2015

    Conferma che il credito relativo all'imposta di successione sorge in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione.

  • Giurisprudenza Cassazione, Cass. n. 4419/2008

    Cass. n. 4419 del 21/02/2008

    Ulteriore richiamo al principio che la responsabilità dell'erede accettante con beneficio è limitata al residuo attivo risultante dalla liquidazione.

  • Giurisprudenza Cassazione, Cass. 11283/2022 e Cass. 32632/2021

    Cass. 11283/2022; Cass. 32632/2021

    Richiamate per confermare l'orientamento secondo cui imposte di successione, ipotecarie e catastali possono essere liquidate ma non riscosse fino alla chiusura della procedura liquidatoria e solo entro la residua capienza.

  • Giurisprudenza Cassazione, Cass. 5529/1983 e Cass. 4775/1998

    Cass. 5529/83; Cass. 4775/98

    Richiamate in ordine al principio che la limitazione della responsabilità dell'erede mira a circoscrivere l'onere fiscale entro l'effettivo arricchimento dell'erede.

Massime di principio

  • L'accertamento fiscale può essere emesso dall'Amministrazione quando l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario non presenta la dichiarazione di successione nei termini previsti; tuttavia l'esazione delle imposte deve attendere la chiusura della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e può essere operata solo entro i limiti del residuo attivo spettante all'erede.
  • L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'erede anche nei confronti dell'erario: i crediti tributari relativi alla qualità di erede sono opponibili alla procedura liquidatoria e subordinati alla risultanza della graduazione delle passività.
  • Le imposte ipotecarie e catastali, pur essendo tributi d'atto connessi alla voltura e alle formalità immobiliari, non possono essere definitivamente riscosse se la liquidazione dell'eredità non è conclusa e non è quantificato il residuo attivo.
  • Le nullità o irregolarità procedurali in primo grado (es. mancata udienza cautelare o pubblica udienza) si convertono in motivi d'appello: il giudice di secondo grado, salvo i casi tassativi di rinvio, è tenuto a decidere nel merito.
  • Se l'inventario è stato redatto e l'erede non adempie agli obblighi fiscali (dichiarazione di successione entro il termine), l'Ufficio ha titolo per procedere all'accertamento basandosi sui dati disponibili.

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