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Sentenza

Sentenza del 03/02/2023 n. 415 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso un avviso di recupero per l'anno 2018 contestando l'utilizzo di compensazioni per complessivi €36.479,54 operate dal contribuente mediante crediti vantati da terze società accollanti. Il contribuente impugnava l'atto chiedendone l'annullamento per molteplici vizi: violazione dell'art.6 D.lgs. n.218/97, mancato rispetto del contraddittorio preventivo, sottoscrizione da soggetto privo di poteri, omessa allegazione degli atti richiamati, motivazione carente o riferita ad atti non allegati, illegittimità per fondamento sulla Risoluzione 140/E/2017 (presunta priva di efficacia normativa), operazioni anteriori alla riforma (art.1 D.L. n.124/2019) che avrebbero reso inapplicabile la contestazione, dedotta incompatibilità dei decreti ministeriali con l'art.8 L. n.212/2000, richiamo alla Risoluzione 36/E e ad un provvedimento interno (prot.xxxx/2018) a favore della legittimità della compensazione, assenza di danno erariale e mancata contestazione dell'inesistenza dei crediti posti a compensazione. L'Ufficio, in primo e secondo grado, ha sostenuto la fondatezza dell'atto e l'inammissibilità del ricorso per presunta violazione dei termini processuali (art.21 D.lgs. 546/92).

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia e confermato integralmente la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per termini (richiamando l'orientamento secondo cui gli avvisi di recupero di crediti di imposta hanno anche natura impositiva e possono rientrare nella procedura di accertamento con adesione) e ha respinto nel merito tutte le altre doglianze dell'Ufficio perché prive di un adeguato sviluppo logico-deduttivo. La Corte ha inoltre condiviso che, in assenza di disciplina normativa dettagliata, i limiti alla compensazione sono quelli del codice civile e ha ricordato l'intervento successivo del legislatore (D.L. 26/10/2019 n.124 conv. L.157/2019) che ha chiarito i limiti dell'istituto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 218/1997, art. 6

    Contestata dal contribuente come violata; la Corte non ha ritenuto questa eccezione determinante per riformare la decisione di primo grado.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 21

    L'Ufficio invocava l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini ritenendo operante la sospensione; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, richiamando il principio per cui gli avvisi di recupero di crediti di imposta possono avere natura impositiva e rientrare nella procedura di accertamento con adesione.

  • D.lgs. n. 212/2000, art. 8

    La Corte ha interpretato i principi di compensazione alla stregua dell'art.8, rilevando che in assenza di disciplina dettagliata fiscale i limiti sono quelli dettati dal codice civile; ne è derivata la fondatezza dell'operato del contribuente ante riforma.

  • D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (art.1), convertito con L. 19 dicembre 2019, n. 157

    Richiamato come intervento successivo del legislatore che ha esplicitato i limiti operativi della compensazione, confermando che prima della riforma la disciplina non prevedeva restrizioni diverse da quelle civili.

  • Risoluzione Agenzia Entrate 140/E/2017

    Invocata dal contribuente per sostenere la legittimità delle compensazioni e contestata come priva di efficacia normativa; la sentenza non attribuisce valore normativo vincolante alle risoluzioni amministrative nel senso di soppiantare la disciplina legislativa.

  • Risoluzione Agenzia Entrate 36/E e Provvedimento prot.xxxx/2018

    Citati dal contribuente come elementi di conferma della correttezza dell'operato; tali atti amministrativi sono considerati utili per l'orientamento, ma non suppliscono alla normativa.

  • Codice civile

    In assenza di specifica disciplina fiscale, i limiti alla compensazione sono quelli previsti dal diritto civile; la Corte ha richiamato tale principio.

Massime di principio

  • Gli avvisi di recupero di crediti d'imposta possono avere natura impositiva e, quindi, possono rientrare nella procedura di accertamento con adesione: non sempre la partecipazione a procedure amministrative determina l'inammissibilità del ricorso giudiziale per termini.
  • In assenza di una disciplina fiscale dettagliata, i limiti alla compensazione sono quelli dettati dal codice civile; modifiche o restrizioni vanno ricercate in norme specifiche e non in atti meramente interpretativi/amministrativi.
  • Le risoluzioni e i provvedimenti interni dell'Agenzia delle Entrate hanno valore interpretativo e orientativo, ma non hanno di per sé forza normativa per imporre nuovi limiti alla compensazione rispetto alla legge.
  • Le contestazioni procedurali o formali (es. firma, mancata allegazione di atti richiamati, difetti di motivazione) devono essere sviluppate con un percorso logico-deduttivo efficace; eccezioni generiche o pleonastiche difficilmente ottengono accoglimento in sede di appello.
  • Le modifiche legislative intervenute successivamente (es. D.L. n.124/2019) chiariscono i limiti per il futuro ma non automatica-mente invalidano operazioni poste in essere anteriormente, salvo norme di retroattività espressa.
  • In controversie sui complessi meccanismi di compensazione tra debiti tributari e crediti di terzi (accollanti), è essenziale documentare la titolarità e l'effettiva esistenza dei crediti e costruire una motivazione giuridica precisa per contestarne la legittimità.

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